Cassazione: Debito azzerato se sussiste un credito?

Con la recente sentenza numero 2957 del 10.02.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta, in materia tributaria, sul tema della compensazione, ovvero:

può un contribuente vedere “azzerato” il proprio debito nei confronti del Fisco, nei casi in cui vanta crediti, a sua volta, nei confronti del Fisco stesso?

La pronuncia della Cassazione prende le mosse da un ricorso proposto alla competente Commissione Tributaria Regionale da un contribuente della Regione Lombardia nei confronti di un avviso di accertamento IRPEF; ebbene, la CTR accogliendo in pieno le ragioni del ricorso, annullava l’avviso di accertamento per intervenuta “compensazione” tra il debito del contribuente con un credito dallo stesso vantato verso l’Amministrazione finanziaria.

Tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

Con comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.40 del 18.02.2010 è stato fissato il tasso di interesse dell’8% da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, che non è  il tasso di interessi legale.

Lo stesso risulta del 10 % nel caso di prodotti alimentari deteriorabili.

Il periodo di validità del saggio di interesse riguarda il primo semestre 2010 e l’importo è rimasto invariato rispetto al precedente semestre 01 luglio 2009-31 dicembre 2009.

Si ricorda che il suddetto tasso risulta necessario per calcolare gli interessi di mora da addebitare ai propri clienti diversi dai privati.

L’Agenzia delle Entrate si tutela sui crediti verso i contribuenti

L’Agenzia delle Entrate, intervenuta sul tema degli strumenti a tutela del credito, ha stretto le maglie delle misure cautelari applicabili ai danni del contribuente.

Con la circolare 4/E del 15,02,2010, infatti, viene adottata una posizione molto rigida nei confronti di chi è in debito nei confronti del Fisco: è possibile procedere ad iscrizione ipotecaria, su beni immobili od a sequestro conservativo, anche quando sono ancora aperti i termini di risposta ed eventuale adesione ai contenuti di un verbale o di un invito.

La linea dura contro i fenomeni di evasione della riscossione trae origine da quanto disposto dal cosiddetto “decreto anticrisi” (D.L. 185/2008).

Con questa presa di posizione, l’Agenzia delle Entrate vuole dare alle misure cautelari adottabili, il più ampio raggio d’azione possibile per garantirsi la riscossione dei tributi evasi.

Variazione delle rendite fondiarie, va presentato il modello 26/A

Sono intervenute delle variazioni nelle rendite fondiarie del terreno, sia in negativo che in positivo?Allora entro e non oltre il 01.02.2010 dovrete resentare, all’ufficio del Territorio competente, la variazione mediante l’invio del modello 26/A.

Per termine ultimo si intende per non incorrere in sanzioni.

Importante attenzione va posta alle variazioni delle rendite sia domenicali che agrarie che andranno comunicate entro il 31 Gennaio successivo all’anno in cui avvengono le variazioni, quindi per quest’anno il 31 gennaio cadendo dii domenica si passa al 01 febbraio.

L’efficacia del della comunicazione avra effetti differenti nel caso in cui si tratti di una variazione positiva o negativa.

Se si tratta di una variazione positiva, in aumento, avrà effetto dal periodo d’imposta successivo, mentre se si tratta di una variazione negativa, in diminuzione, avrà effette direttamente alla data in cui si è verificata la variazione, mentre in questo caso se la comunicazione è in ritardo l’effetto sarà coincidente con la data di presentazione della comunicazione.

Detrazione 55% non cumulabile con altre agevolazioni Regionali

Detrazione 55%

Come è già noto, chi effettua lavori di riqualificazione energetica dell’immobile di cui è proprietario può beneficiare di una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 55% delle spese sostenute.

Sul tema, ha di recente preso posizione l’Agenzia delle Entrate, così confermando quanto già contemplato nel Decreto Legislativo 115/2008 (il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica); in sostanza, il contribuente che a partire dal 01.01.2009 ha effettuato lavori di riqualificazione energetica del proprio immobile, se vuole beneficiare della detta detrazione del 55%, non può avvalersi di altre forme di incentivo previste dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali per lo stesso tipo di lavori.

Contributo per le spese d’affitto per i giovani napoletani

Primo fra tutti in Italia, il Comune di Napoli ha messo a disposizione dei giovani napoletani un contributo per le spese di affitto di un immobile, già altre iniziative erano state prese a sostegno dei contribuenti, leggi qui.

Requisiti soggettivi per poter accedere al beneficio detto sono:

  1. la residenza nel Comune di Napoli
  2. età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

L’importo del contributo arriva ad un tetto massimo di € 2.000,00 annui. Il Comune di Napoli, utilizzando i fondi messi a disposizione dal Ministero per la Gioventù, ha stanziato per questa iniziativa – della quale si dice molto soddisfatta il sindaco Iervolino – una somma complessiva di € 1.500.000,00 dei quali € 750.000,00 da utilizzarsi per il bando in corso ed € 400.000,00 per una tranche successiva.

La richiesta per accedere al contributo deve essere presentata on line collegandosi al sito www.pmm.naqpoli.it dal 25.01.2010 al 25.02.2010.

Parte lo SPLITTING anche in Italia?

Parte lo “splitting” anche in italia?

Come è noto, sono al vaglio del Ministero del Tesoro le tipologie di agevolazioni alle famiglie da collocarsi all’interno della riforma fiscale, fra le quali, appunto, il cosiddetto “splitting”.

Trattasi di un modello fiscale in uso in Germania la cui principale caratteristica è data dal fatto che i redditi dei coniugi vengono sommati e considerati un “blocco unico” al fine di applicare (realizzando così il vantaggio fiscale) un’unica tassazione.

Lo splitting si articola in diverse tipologie, qui riassunte sinteticamente:

  • lo splitting con opzione, secondo il quale – senza bisogno che i contribuenti ne facciano richiesta – una coppia di coniugi costituisce un’unica unità economica, i loro singoli redditi vengono cumulati ma sono tassati alla aliquota applicabile alla giusta metà del reddito complessivo; anche le coppie di fatto possono accedere a questo tipo di tassazione, ma previa presentazione di apposita richiesta;
  • lo splitting per famiglie assoggetta invece all’imposizione fiscale, in prima battuta, tutti i contribuenti, singolarmente considerati, a carico dei quali va dunque applicata una tassazione individuale, ma possono fare richiesta di accedere al modello splitting (e quindi al cumulo dei redditi), i coniugi aventi figli minori o le coppie di fatto aventi figli minori.

Si ricorda che, oltre allo splitting, sono al vaglio del Ministero del Tesoro, sia la possibile introduzione all’interno della riforma di agevolazioni fiscali alle famiglie già utilizzate in passato nel nostro Paese, come:

Detrazione 36%: Modalità e procedure per la richiesta

La legge 23.12.2009 numero 191 – meglio nota come la “finanziaria 2010” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 302 del 30.12.2009, entrata in vigore il 01.01.2010, ha prorogato per l’anno 2010 le agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili che vi eseguano lavori di ristrutturazione.

In particolare, il proprietario di una unità immobiliare, appartenente a qualsiasi categoria catastale, ed anche avente natura rurale, quando intende effettuarvi lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, per beneficiare del menzionato vantaggio fiscale, deve inviare  apposita  comunicazione di inizio lavori,   a mezzo raccomandata A.R., al:

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AGENZIA DELLE ENTRATE, VIA RIO SPARTO N° 21, 65129 PESCARA, utilizzando e compilando il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Alla comunicazione va allegata tutta la documentazione di natura edilizia inerente i lavori a farsi (permesso di costruire, denunzia di inizio attività (DIA), domanda di accatastamento, ricevute ICI).

Tasso di interesse legale dal 01 gennaio all’1%

tasso interesse

Il Decreto del Ministero dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15.12.2009, ha disposto la riduzione di 2 punti percentuali della misura degli interessi legali: dal 01.01.2010 infatti gli interessi saranno ridotti dal 3% all’1% .

Il tasso del 3% quindi rimarrà quindi in vigore fino al prossimo 31.12.2009.

La riduzione del tasso avrà conseguenze per i contribuenti anche da punto di vista fiscale in quanto diventerà meno oneroso, rispetto al passato, il ricorso al ravvedimento operoso effettuato per sanare imposte non pagate o pagate solo parzialmente alle scadenze ordinarie.

Si ricorda infatti che i contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono valersi di due forme di regolarizzazione:

  1. ravvedimento breve: i tributi devono essere pagati entro 30 giorni successivi alla scadenza e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali sull’importo non versato, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento compreso, la sanzione del 2,5% applicata al tributo non pagato.
  2. ravvedimento lungo: le imposte vanno pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali cosi come determinati nel ravvedimento breve e alla sanzione pari al 3% dell’importo del tributo .

Aumenta il canone RAI

canone rai

Aumento in vista per il canone Rai, infatti passerà da€ 107,50 ad € 109,00 l’anno.

A prevedere l’aumento è il decreto che è stato firmato dal vice ministro allo sviluppo economico con delega alle comunicazioni, Paolo Romani.

Nel decreto, firmato il 11.12.2009, viene determinato l’importo per il 2010 del canone di abbonamento.

A “rassicurare” sull’aumento vi è stata una nota con la quale si specificava che l’importo è stato adeguato di 1,50, tenendo conto, ai sensi di legge, dell’inflazione programmata.

Il “piccolo aumento costerà ai contribuenti la modica cifra di € 24 milioni l’anno.

L‘ADUSBEF è allibita al pensiero di un tale aumento, proprio perchè, a detta dell’associazione, è una vergogna che si dia un premio al servizio pubblico che ci riemmpe di frottole sulla situazione economica del paese.

Riforma del processo tributario 2

riforma processo tributario

Come già annunciato nel precedente articolo sullo stesso tema, l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) e l’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi sono scesi sul sentiero di guerra per ottenere, attraverso la riforma dell’attuale sistema processuale tributario, una efficace tutela del contribuente che, nel regime vigente è senza ombra di dubbio la parte processuale più debole: per raggiungere lo scopo bisognerà soprattutto intervenire sulla modifiche alla fase istruttoria, prevedendo la possibilità di ascoltare testimoni, di prestare giuramento, di nominare consulenti tecnici.

Proposta di riforma del processo tributario

riforma processo tributario

E’ stata inviata ad oltre 130 parlamentari la proposta di legge relativa alla riforma del processo tributario elaborata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura e dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi

L’aspetto principale del disegno di legge sta nel voler adeguare il processo tributario ad un fondamentale principio espresso dalla nostra Costituzione all’articolo 24 che testualmente recita:

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.”.

Secondo gli autori del disegno di legge, il diritto di difesa del contribuente deve essere maggiormente garantito, rispetto all’attuale sistema, anche nell’ottica di una equiparazione del sistema processuale tributario italiano a quello di altri Paesi d’Europa.