Detrazione 36% chi compra non acquista il diritto alla detrazione

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 77/E del 24.03.2009 ha espresso il proprio parere circa la cessione di immobili che effettuano la detrazione del 36% perche sono stati effettuati lavori di recupero, qui la guida.

Infatti nel caso di cessione chi acquista non riceve anche il diritto alla detrazione, ma questo spetta solo nel caso in cui l’acquirente acquisisca la piena proprietà dell’intero edificio oggetto dei lavori di recupero.

Mentre se acquista solo una porzione di edificio non potrà beneficiare della detrazione 36%.

IVA : Approvato il modello per il credito trimestrale IVA TR

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L’Agenzia delle Entrate ha approvato e reso disponibile sul proprio sito  il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

Il modello dovrà essere utilizzato da chi intende presentare le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre del 2009, in pratica dal 01.04.2009.

Il modello è pressochè identico a quello dell’anno passato con la sola eccezione delle istruzioni.

Ma chi è tenuto ad utilizzare il modello?

Società non operative: Istanza di interpello

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Le società di Comodo, società non operative,  sono quelle società che hanno dei ricavi inferiori ad una percentuale  di ricavi presunti calcolati sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Queste società  devono, in caso i ricavi siano inferiori, presentare una istanza di interpello, entro il 18.03.2009, qualora le imposte da Unico 2009 vengano corrisposte a giugno, per chiarrire le motivazioni che hanno portato ad avere ricavi inferiori ai presunti, questo solo se non si intende adeguarsi.

L’istanza potrebbe anche non essere accettata e in questo caso il contribuente dovrebbe decidere se adeguarsi in Unico 2009 ai valori di redditività richiesti per le società non operative o  no, egli dovrebbe valutare con molta attenzione l’aspetto relativo alla prova contraria.

Deducibilità spese telefoniche e trasmissione dati

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Torniamo a parlare della deducibilità delle spese telefoniche e trasmissione dati, TLC, per comunicare che l’Associazione italiana dottori commercialisti  con la norma di comportamento n. 175 ha stabilito che le spese integralmente inerenti a beni e servizi di trasmissione che, per natura o destinazione, non possono essere oggetto, neppure potenzialmente, di un utilizzo promiscuo, sono deducibili al 100%.

La limitazione della deducibilità all’80%, qui l’introduzione delle nuova deducibilità,  introdotta dalla Finanziaria 2007, opera solamente con riferimento a quelle spese di telefonia e utilizzo di apparecchiature per comunicazione elettronica di dati, per le quali sia ipotizzabile, anche potenzialmente, un uso personale o extra-aziendale.

Chiarimenti sulla detrazione delle spese per la palestra dei figli

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 50/E del 25.02.2009 ha chiarito alcuni dubbi circa la detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per la palestra dei figli.

Iniziamo con il dire che tale detrazione spetta per le spese sostenute per la palestra dei figli in età compresa tra i 5 e i 18 anni per un importo massimo di € 210,00 per ciascun figlio e non per genitore.

Questo in pratica quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate che ha chiarito questo dubbio posto da un genitore che sosteneva di poter detrarre € 400 per il proprio figlio in quanto veniva diviso tra lui e la moglie.

Per essere chiari riportiamo i punti di principio di tale detrazione:

  • è prevista la detrazione IRPEF del 19% per le spese di iscrizione annuale o abbonamento dei ragazzi compresi tra i 5 e 18 anni in centri o associazioni sportive dilettantistiche.
  • l’agevolazione è applicabile fino a un tetto massimo di spesa pari a 210 euro per ciascun fglio.

Milleproroghe approvato definitivamente

Finalmente dopo un interminabile passqaggio tra Camera e Senato, che ha approvato,  è stato approvato in via definitiva il Decreto Milleproroghe, l’approvazione è avvenuta ieri, 24.02.2009.

Tra le novità contenute nel testo troviamo, oltre a contenere una serie di proroghe di scadenze fiscali tipo:

  • 30.09.09 per il modello Unico 2009, Irap e IVA
  • 31.07.09 per il 770 Semplificato

anche una serie di disposizioni che riguardano diversi settori quali:

  1. la liquidazione del patrimonio della Scip;
  2. semplificazioni per pagare i trattamenti previdenziali e assistenziali legati al reddito;
  3. l’esclusione dei fabbricati rurali dall’ambito di applicazione dell’Ici;
  4. la stretta per le imprese di noleggio auto;
  5. la sanatoria per le affissioni abusive di manifesti politici dal 2005 ad oggi.

Milleproroghe: Il Senato da il suo si

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E’ stato approvato in Senato con 162 voto a favore il decreto ” Milleproroghe” contenente novità che vanno dal calendario fiscale alla cartolarizzazione degli immobili pubblici.

Ma vediamo quello che potrebbe interessarci maggiormente.

In questo decreto non sono confluiti per esempio gli incentivi all’auto, ai motocicli, ai mobili e agli elettrodomestici, che seguiranno una corsa autonoma.

Ma tra le cose che piu ci lasciano perplessi è l’ennesimo slittamento della Class-Action , dovremmo aspettare ancora sei mesi per l’entrata in vigore.

Ricordiamo che la Class-Action doveva entrare in vigore già dal 01.01.2009, ma con il milleproroghe vi è uno slittamento al 31.06.2009.

Novità importantissima è il nuovo calendario fiscale relativo all’UNICO 2009:

Scaglioni IRPEF 2009

Ecco al solito appuntamento con le aliquote o scaglioni IRPEF per il 2009, in linea di massima non ci sono state variazioni con l’anno passato.

Ma vediamo nel dettaglio le aliquote 2009:

  1. 23% per redditi fino a € 15.000
  2. 27% oltre i € 15.001 e fino a € 28.000;
  3. 38% oltre i € 28.001 e fino a € 55.000;
  4. 41% oltre i e 55.001 e fino a € 75.000:
  5. 43% oltrei € 75.000

Come sempre ricordiamo che il calcolo viene effettuato con metodo progressivo quindi le variazioni avvengono sulla parte eccedente di reddito, quindi le aliquote scattano da un euro successivo all’aliquota precedente solo per la quota che supera.

Anche per quanto riguarda chi non è tenuto al pagamento dell’IRPEF ricordiamo che non devono l’IRPEF: