Tessera sanitaria nuovi termini di validità

Il Ministero della Economia e delle Finanze, con Decreto del 25.02.2010, pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 56 del 09.03.2010, ha stabilito i nuovi termini di validità della tessera sanitaria.

La cosiddetta “TS”, l’ormai noto tesserino plastificato che ha sostituito il desueto codice fiscale, sembra dunque avere bene adempiuto alla sua principale funzione – quella di monitorare in maniera capillare la spesa sanitaria nazionale – tanto che il nostro Governo, con il sopra citato Decreto, ha deciso di fissarne il nuovo termine di scadenza a6 anni.

Questo provvedimento, che si aggiunge ad un precedente Decreto datato 11.03.2004, con il quale però venivano prevalentemente determinate le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria, contiene anche la lista delle Regioni autorizzate ad emettere una propria tessera sanitaria.

Tassa di concessione governativa per vidimazione libri sociali in scadenza il 16 Marzo

Si avvicina la data di scadenza del versamento dovuto dalle società per azioni e dalle altre società di capitali della tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e dei registri sociali.

Il 16.03.2010 è, infatti il termine ultimo entro il quale le S.p.A., le S.r.l.. le società in accomandita per azioni, le società consortili a responsabilità limitata, le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali devono effettuare i versamenti previsti dalla legge per evitare l’applicazione di sanzioni.

I libri sociali ai quali è riferita la detta tassa annuale sono veramente tanti:

  1. il libro soci,
  2. il libro delle obbligazioni,
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari,
  4. il libro del consiglio di amministrazione,
  5. il libro del collegio sindacale,
  6. il libro del comitato esecutivo
  7. il libro degli obbligazionisti;

ma non c’è da temere: l’importo da versare ammonta ad Euro 309,87 quale tassa forfettaria fissa, a prescindere dal numero di libri sociali utilizzati dalla società, per le società con capitale non superiore ad Euro 516.456,90 alla data del 1° gennaio 2010; la tassa è pari ad Euro 516,46 per le società con capitale superiore alla cifra detta.

Deceto legge 195/2009 “MILLEPROROGHE”

DECRETO MILLEPROROGHE

Il Decreto Legge numero 195/2009 varato dal nostro Governo ha previsto una serie di proroghe di termini di disposizioni normative, reintroducendo per tale via anche talune disposizioni agevolative, tanto da meritarsi il “soprannome” di “decreto milleproroghe“.

Fra queste, si segnala la reintroduzione della agevolazione fiscale in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

La normativa prevede, in caso di compravendita di terreni da parte dei soggetti aventi diritto sopra indicati, l’applicazione della seguente tassazione:

  1. imposta di registro in misura fissa;
  2. imposta ipotecaria in misura fissa;
  3. imposta catastale pari all’1%.

Rientrano nella agevolazione detta però solo le operazioni di acquisto di fondi rustici effettuati dal 28.02.2010 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del citato Decreto) sino al 31.12.2010, restando escluse la fetta di operazioni di questo tipo compiute dal 01.01.2010 al 27.01.2010 di quest’anno.

Detrazione 55% non cumulabile con altre agevolazioni Regionali

Detrazione 55%

Come è già noto, chi effettua lavori di riqualificazione energetica dell’immobile di cui è proprietario può beneficiare di una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 55% delle spese sostenute.

Sul tema, ha di recente preso posizione l’Agenzia delle Entrate, così confermando quanto già contemplato nel Decreto Legislativo 115/2008 (il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica); in sostanza, il contribuente che a partire dal 01.01.2009 ha effettuato lavori di riqualificazione energetica del proprio immobile, se vuole beneficiare della detta detrazione del 55%, non può avvalersi di altre forme di incentivo previste dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali per lo stesso tipo di lavori.

Trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle imprese della grande distribuzione

Con la circolare numero 2/E pubblicata ieri, 25.01.2010, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad esigenze manifestate dall’utenza, ha ritenuto di dover precisare alcuni aspetti in tema di trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle Imprese “GDO” (della Grande Distribuzione Organizzata).

Si ricorda, infatti, che le Imprese di grande distribuzione, in virtù di un provvedimento datato 12.03.2009, sono esonerate dalla emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e possono trasmettere in via telematica i dati sull’incasso giornaliero, riferiti ad ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale.

Con la detta circolare 2/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non solo le Imprese GDO aventi ad oggetto vendita di beni, ma anche quelle aventi ad oggetto la prestazione di servizi possono accedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi, purchè, però, abbiano sia la dimensione che il numero di punti vendita richiesti dalla legge.

Acconto IVA 2009

acconto iva

ACCONTO IVA 2009

Entro lunedì 28.12.2009, i contribuenti obbligati alla liquidazione ed al versamento dell’IVA devono provvedere al calcolo ed al pagamento dell’acconto IVA 2009, il quale costituisce un’ anticipo dell’imposta dovuta per l’anno 2009.

Interessati all’adempimento fiscale risultano essere sia i soggetti che adottano la liquidazione mensile dell’imposta  sia trimestrale, i quali erano già attivi nel periodo 2008 e continuano ad esserlo nell’anno 2009.

Risultano viceversa esonerati dall’obbligo coloro che:

  1. hanno iniziato l’attività nell’anno 2009,
  2. cessato la stessa entro il 30.09 (se mensili) oppure entro il 30.11 (se trimestrali),
  3. coloro che nell’ultima liquidazione periodica di imposta per l’anno d’imposta 2008 evidenziato una somma a debito oppure a credito, dalla quale scaturisce un acconto inferiore al minimo dovuto (€ 103.29),
  4. coloro che utilizzando il metodo storico o presuntivo evidenziano una base di calcolo a credito,
  5. quelli che adottano particolari regimi fiscali (regime dei minimi, contribuenti in regime agricolo di esonero, ecc.).

Rimane invariata, rispetto agli anni precedenti, e con facoltà di scelta, la modalità di calcolo dell’acconto IVA ossia:

Modello EAS per gli Enti Associativi: Scadenza il 15 dicembre

modello EAS

E’ alle porte la scadenza per l’invio del modello EAS relativo ai dati degli Enti Associativi.

Infatti scadrà il 15.12.2009 il termine entro il quale le associazioni devono comunicare all’agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale, la comunicazione va effettuata avvalendosi di un intermediario abilitato all’inoltro telematico, Comemrcialista o CAF.

Chi deve presentare il modello?

Il modello dovrà essere presentato dalle associazioni per poter continuare a fruire della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva di quote, contributi e corrispettivi (articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972).

Chi è esonerato dall’invio?

Sono esonerati dall’invio le seguenti associazioni:

  • le associazioni pro-loco che optano per il regime previsto dalla legge 398/1991
  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995.
  • Onlus senza natura associativa, fondazioni enti di diritti pubblico e fondi pensione.

Quali gli enti associativi che possono trasmettere una versione semplificata della comunicazione?

Saldo ICI 2009

SALDO ICI Inizia oggi fino al 16.12.2009 la possibilità di pagare il SALDO  ICI per il 2009, saranno chiamati quindi alle casse i proprietari o titolari di altro diritto reale