L‘INPS con una nota del 25.02.2009 ha chiarito le novità in tema di cumulo tra Pensioni e Redditi entrate in vigore con la legge n. 133 del 06.08.2008.
La novità consiste essenzialmente nell’abolizione del cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni cosiddette di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo (per coloro che hanno un’anzianità contributiva che parte dal 1° gennaio 1996).
Per evitare facili fraintendimenti riporto letteralmente quanto pubblicato dall‘INPS circa il sistema retributivo e contributivo:
Sistema retributivo:
Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, liquidate con il sistema di calcolo retributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo a partire dalla rata di pensione che decorre dal 1° gennaio 2009.