Il Decreto del Ministero dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15.12.2009, ha disposto la riduzione di 2 punti percentuali della misura degli interessi legali: dal 01.01.2010 infatti gli interessi saranno ridotti dal 3% all’1% .
Il tasso del 3% quindi rimarrà quindi in vigore fino al prossimo 31.12.2009.
La riduzione del tasso avrà conseguenze per i contribuenti anche da punto di vista fiscale in quanto diventerà meno oneroso, rispetto al passato, il ricorso al ravvedimento operoso effettuato per sanare imposte non pagate o pagate solo parzialmente alle scadenze ordinarie.
Si ricorda infatti che i contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono valersi di due forme di regolarizzazione:
- ravvedimento breve: i tributi devono essere pagati entro 30 giorni successivi alla scadenza e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali sull’importo non versato, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento compreso, la sanzione del 2,5% applicata al tributo non pagato.
- ravvedimento lungo: le imposte vanno pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali cosi come determinati nel ravvedimento breve e alla sanzione pari al 3% dell’importo del tributo .