Borse di studio studenti universitari: occhio all’Isee

L’accesso alle borse di studio, alle mense ed agli alloggi per studenti universitari, dichiarando un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) falso, rappresenta un’indebita fruizione perseguibile alla stregua dell’evasione fiscale. Al riguardo nella Regione Liguria, in accordo con quanto riportato da Fiscooggi.it, il Quotiano Telematico dell’Agenzia delle Entrate, sono scattati controlli su tutta una serie di posizioni sospette, da cui sono emersi casi di reddito superiore ai limiti Isee dichiarati per l’accesso alle borse di studio, alle mense e/o agli alloggi dei figli che studiano all’Università.

Nuovo redditometro: come funziona

Il reddito complessivo di un contribuente, per un determinato periodo di imposta, può essere determinato in via sintetica dal Fisco, ed in particolare da parte dell’Ufficio delle Entrate, sulla base delle spese, di qualsiasi genere, che il contribuente stesso ha sostenuto. A farlo presente, in merito al nuovo redditometro, è l’Amministrazione finanziaria dello Stato nell’Annuario del Contribuente 2011, aggiungendo altresì come in ogni caso sia fatta salva la prova contraria del contribuente.

Redditometro e accertamento sintetico: quando è ammesso

Il Fisco può far scattare a carico di un contribuente il cosiddetto accertamento sintetico sulla base del meccanismo del redditometro, ovverosia in base alle spese effettuate dal contribuente nell’anno di imposta. Ma quando tutto ciò è ammesso? Ebbene, a spiegarlo, nell’Annuario del Contribuente 2011, è proprio l’Agenzia delle Entrate che al riguardo ha descritto ed illustrato le nuove regole ed i nuovi meccanismi del nuovo redditometro. Nel dettaglio, l’accertamento sintetico è ammesso nel momento in cui il reddito presunto risulterà essere superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate: Scadenza imminente

Facciamo un passo indietro, la Finanziaria 2008 ha dato la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili
  • terreni agricoli
  • partecipazioni non quotate possedute al 01.01.2008.

Per quanto riguarda le partecipazioni è bene ricordare che la finanziaria ha previsto solo quelle non in regime di impresa, da parte di:

  1. persone fisiche
  2. società semplici
  3. associazioni professionali
  4. enti non commerciali.

L’iter per la rivalutazione richiedeva oltre alla relazione di un professionista incaricato, l’asseverazione e la perizia giurata di stima che doveva valutare il valore da rivalutare alla data del 01.01.2008, anche il versamento di un’imposta sostitutiva.

Come noto il versamento dell’imposta poteva essere effettuato sia in un’unica soluzione che ratealmente, massimo 3 rate, da effettuarsi con scadenza annuale entro il il 30.06.2008 (successivamente prorogato al 31.10. 2008).

Quindi 02.11.2010 è pertanto l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 01.10.2008., dato che il 31.10.2010 cade di sabato.

Allo stesso modo la Finanziaria del 2010 ha previsto la possibilità anche quest’anno di rivalutare come nel 2008 e pertanto il 02.11.2010 satrà l’ultimo giorno utile per effettuare  la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in base a quanto disposto dalla Finanziaria 2010.

Di seguito un breve schema sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni in base alla FINANAZIARIA 2010.

Cartelle esattoriali: Più chiare e leggibili

Diventano più chiare e leggibili le cartelle esattoriali di pagamento, quelle per intenderci notificate da Equitalia, con la richiesta di versamento per  tributi, contributi previdenziali, sanzioni amministrativi, diritti doganali.

Infatti con provvedimento del 20.03.2010 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso esecutivo il nuovo modello di cartella di pagamento a far valere per il ruoli consegnati all’Agente della Riscossione successivamente al 30.09.2010.

Le novità riguarderanno essenzialmente:

  1. caratteri più grandi per agevolare la lettura del documento
  2. informazioni più dettagliate per consentire di comprendere con maggiore chiarezza le somme richieste.
  3. maggiori notizie sul ruolo da pagare
  4. riduzione dei fogli che la compongono.

Analizzando la nuova cartella troviamo novità sin dal frontespizio risistemato in modo da dare immediatamente, al contribuente, il quadro riassuntivo del debito complessivo da versare, degli enti creditori, delle somme iscritte a ruolo e degli adempimenti connessi alla notifica della cartella di pagamento.

Società sportive: Al via i controlli del fisco

Al via i controlli da parte del Fisco sulle società sportive, anche per la stagione 2010 – 2011.

E’ stato, infatti, sottoscritto di recente tra l’Agenzia delle Entrate e la Fedederazione Italiana Pallacanestro, un protocollo secondo il quale la FIP comunica al Fisco l’elenco dettagliato di tutte le società sportive professionistiche iscritte al campionato di basket, e la Agenzia delle Entrate effettua le opportune verifiche per accertare che le società stesse siano in regola con gli adempimenti relativi a tutte le imposte dovute (IRES, IRAP, IVA, IRPEF).

In particolare, l’accordo sottoscritto prevede:

  1. il controllo sulla regolarità dei versamenti riferiti alle dichiarazioni relative agli anni 2007 e 2008;
  2. il controllo sulla regolarità degli adempimenti fiscali riferiti alla fascia temporale che va dal 2004 al 2007;
  3. il controllo sull’avvenuto pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2010;
  4. la regolare presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2008.

Detrazioni IRPEF per le manutenzioni e ristrutturazioni parti comuni condominiali

Con la risoluzione numero 7/E del 12.02.2010, l’Agenzia delle Entrate ha modificato l’orientamento più volte espresso negli anni scorsi (e confermato con la risoluzione numero 64 del 2007) in tema di detrazioni IRPEF relativamente ai lavori di manutenzione e ristrutturazione da eseguirsi su parti condominiali di edifici adibiti a civili abitazioni.

Fino ad oggi, infatti, venivano considerati “interventi edilizi agevolati“, comportanti detrazioni “IRPEF“, i lavori effettuati con riguardo – non già ad ogni parte ritenuta comune dell’edificio – ma solo ad alcune di esse, come ad esempio, i muri maestri, i tetti, i portoni di ingresso, le scale ed i cortili.

Con la sopra citata Risoluzione 7/E, invece, viene riconosciuta una detrazione “IRPEF” pari al 36%, leggi qui la procedura per beneficiarne, del costo sopportato, per i lavori di ristrutturazione che abbiano ad oggetto tutte le parti ritenute “comuni” in un edificio, secondo l’elencazione contenuta nell’articolo 1117 del codice civile, al quale articolo dunque, ci si deve riportare, per individuare esattamente l’ambito di applicazione del beneficio detto.

Credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

Saranno tenuti alla presentazione della comunicazione per il credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate tutti i datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza, anche parziale.

Si partirà il 01.02.2010 con la presentazione della comunicazione annuale “rendicontativa” che darà anche la possibilità di usufruire dell’eventuale credito non ancora utilizzato.

Ma che cos’è questo credito d’imposta?

Infatti con la Finanziaria 2008, furono messe a disposizione alcune misure per incentivare l’occupazione in alcune aree svantaggiate, con problematiche di occupazione lavorativa in pianta stabile.

Nella fattispecie fu introdotto un credito d’imposta, da utilizzare solo ed esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato, anche in part-time, incrementando così la base occupazionale (articolo 2, commi da 539 a 547, legge 244/2007).

Il credito ammonta ad un massimo di € 333 mensili per ciascun nuovo lavoratore – aumentato a €416 per ogni lavoratrice rientrante nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, contenuta nel regolamento Ce 2204/2002,–ed è destinato a imprese e professionisti che hanno contribuito, con le assunzioni, alla diminuzione della disoccupazione in alcune aree particolarmente depresse del Sud del Paese, situate in:

  1. Abruzzo,
  2. Basilicata,
  3. Calabria,
  4. Campania,
  5. Molise,
  6. Puglia,
  7. Sicilia
  8. Sardegna.