L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 59/E ha chiarito la procedura da adottare in caso di riconoscimento, da parte degli istituti finanziari, dello sconto sui mutui alla clientela per le parte eccedente il 4% di interessi a tasso variabile.
Tale sconto infatti potrà essere recuperato dall’istituto finanziario con F24 utilizzando il neo istituito codice tributo 6811 per le compensazioni, denominato: “credito d’imposta, per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello Stato – art. 2, comma 3, Dl 185/2008“.
Ricordiamo che a tale sconto viene riconosciuto a tutti icoloro che hanno sottoscritto entro il 31.10.2008 un mutuo a tasso variabile per l’acquisto di un immobile adibito a prima casa e sono presenti nell’anagrafe tributaria.