Manca appena un giorno alla scadenza fiscale che riguarda da vicino le agenzie di viaggio e attive in ambito turistico; queste ultime, infatti, sono chiamate a rispettare entro la giornata di domani i loro adempimenti di natura contabile, i quali hanno rilevanza ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Volendo essere ancora più precisi, poi, tale termine è utile ai soggetti in questione in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 340 del 1999, senza dimenticare i vari dispositivi normativi che sono in vigore ai fini dell’Iva stessa. Che cosa prevede espressamente questo testo normativo? Il decreto appena menzionato non è altro che il regolamento che reca le particolari modalità di applicazione dell’imposta alle operazioni che vengono appunto poste in essere dalle agenzie di viaggio e turismo. La pubblicazione risale alla fine del 1999 e prevede nel dettaglio la base imponibile a cui bisogna fare riferimento.
Iva
Iva, le novità per il settore nautico
Dallo scorso 17 gennaio sono scattate alcune novità per quanto concerne l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nel comparto della nautica. In particolare, la principale introduzione riguarda la limitazione la regime di non imponibilità Iva nel settore, con trattamento ora applicabile anche alle navi commerciali destinate alla navigazione in alto mare e alle navi da guerra, cui si accompagna la soppressione dell’applicazione dell’aliquota agevolata IVA sulle prestazioni di assistenza alla stipula dei contratti di locazione in deroga, rese dalle associazioni di categoria.
Più nel dettaglio, la prima novità è frutto del recepimento – da parte del legislatore nazionale – di quanto stabilito dalla Commissione Europea, che aveva a suo tempo avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per quanto concerne il regime di non imponibilità di alcune operazioni nel settore nautico.
IVA, cosa potrebbe accadere dal 2013
Non è ancora ben chiaro cosa potrà accadere all’IVA, l’imposta sul valore aggiunto, tra un anno a questa parte. Ciò che è noto è che, in seguito alla manovra Monti, a partire dal 1 ottobre 2012 l’aliquota intermedia passerà dal 10% al 12%, mentre quella ordinaria (peraltro già ritoccata nel corso dell’ultima estate) compirà un balzo passando dal 21% al 23%.
Il vero quesito è, tuttavia, cosa accadrà il 1 gennaio 2013. Se infatti non verrà approvata una riforma (preannunciata) dei regimi fiscali agevolati, nel 2013 le aliquote verranno mantenute nelle proporzioni sopra ritoccate, per poi salire di altro mezzo punto percentuale dal 1 gennaio 2014, periodo nel quale l’aliquota intermedia dovrà esser pari al 12,5%, e quella ordinaria addirittura al 23,5%, ponendo l’Italia – probabilmente – tra i Paesi con l’imposta sul valore aggiunto più salata del vecchio Continente.
La chiusura delle partite Iva inattive col modello F24
La chiusura delle partite Iva che non vengono più utilizzate in quanto inattive dai propri titolari sta beneficiando di una proroga che vale la pena approfondire: chi dovesse dimenticare o omettere in maniera volontaria la presentazione del documento che certifica la cessazione dell’attività sarà costretto a pagare una sanzione pecuniaria, come previsto espressamente dal Dpr 633 del 1972 (il cosiddetto “Decreto Iva”), ma sono rimasti a disposizione soltanto altri quattro mesi per tale operazione. Questa novità deriva da quello che siamo abituati a chiamare Decreto Milleproroghe, il quale ha stabilito appunto una nuova scadenza in questo senso, vale a dire il 2 aprile del 2012. Per il resto, le disposizioni da rispettare sono sempre le medesime.
Aumenti dell’Iva: Italia ed Irlanda a confronto
Italia, Grecia, Portogallo e ora anche l’Irlanda: l’innalzamento dell’aliquota dell’Iva fa proseliti e coinvolge sempre più nazioni europee, di certo non casualmente proprio quelle più in difficoltà dal punto di vista economico. L’ultimo governo ad adottare un provvedimento simile è stato quello di Dublino, quindi si può tracciare un paragone con il nostro paese. La percentuale massima di Imposta sul Valore Aggiunto è stata pari in Italia al 20% fino a pochi mesi fa, poi a partire da settembre si è puntato sulla nuova aliquota del 21% e ora l’ultima manovra finanziaria del governo Monti ha ipotizzato un ulteriore incremento fino al 23%. In Irlanda, invece, l’aliquota al 21% era presente dal 2008, poi nel 2009 è salita al 21,5% ed è ritornata nuovamente alla situazione precedente nel 2010.
Le prestazioni sanitarie delle farmacie sono esenti da Iva
Tutti stiamo imparando a conoscere, in qualità di cittadini, le prestazioni sanitarie che vengono realizzate dalle farmacie: ebbene, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con una recentissima circolare, questi stessi servizi sono esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto. Si tratta, infatti, di prestazioni di recente istituzione e consistono soprattutto nel fornire l’apporto di operatori sanitari, infermieri e anche fisioterapisti, in modo che si possano svolgere degli interventi tipicamente sanitari, ma che comunque non sono interessanti dall’assoggettamento fiscale in questione, come previsto in modo chiaro dal Dpr 633 del 1972. Questo vuol dire che esiste una equiparazione tra le prestazioni dei professionisti sanitari nei confronti della farmacia e quelle che vengono poste in essere dalla farmacia nei confronti del cliente.
Fisco equo? Otto imprese su dieci non la pensano così
Secondo quanto rivela una recente indagine compiuta da Confcommercio – Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format ricerche di mercato, quasi 7 imprenditori su 10 prevedono un aumento della pressione fiscale nei prossimi due anni. Una previsione che sembra d’altronde supportata dalle principali analisi istituzionali, che ritengono che in Italia la pressione fiscale toccherà nuovi livelli record nel corso del prossimo biennio, consentendo così al nostro Paese di tagliare ben poco invidiabili primati.
Ma non solo: sempre secondo quanto rivelato all’interno della ricerca della Confcommercio, otto imprese su dieci denunciano la mancanza di equità fiscale nel sistema italiano. Un’impresa su due, invece, ritiene che il peso eccessivo della pressione fiscale nel BelPaese sia principalmente derivato dalle inefficienze della pubblica amministrazione, mentre poco meno di uno su due ritiene che la pressione fiscale così elevata sia riconducibile unicamente alla necessità di coprire l’elevato debito pubblico.
Regolarizzazione dell’Iva: il termine scade il 27 dicembre
C’è quasi tutto il mese di dicembre a disposizione per regolarizzare gli errori in cui ci si può essere imbattuti con l’aumento dell’Iva di un punto percentuale (l’aliquota è passata dal 20 al 21%): la data in questione è il 27 dicembre prossimo, quando i calcoli erronei dei contribuenti potranno essere sanati e porvi il giusto rimedio, anche perché non ci si è ancora abituati del tutto alla nuova situazione. L’entrata in vigore della nuova aliquota risale allo scorso 17 settembre, dunque sono meno di tre mesi che si ha a che fare con questa novità, non molti in verità. Già a ottobre, però, la nostra amministrazione finanziaria aveva intuito l’aria che tirava e di conseguenza ha emesso una apposita risoluzione: si tratta della circolare 45/E di quest’anno, la quale ha messo in luce quali sono le linee guida da seguire per evitare proprio gli errori, ma anche scongiurare le sanzioni pecuniarie che sono previste in questi casi.
Soggetti non residenti: i chiarimenti sul recupero dell’Iva
Il fatto che un contribuente non possa vantare la residenza nel nostro paese pone dei problemi non indifferenti dal punto di vista fiscale: ecco perché la nostra amministrazione finanziaria ha voluto chiarire questa posizione due giorni fa con una opportuna risoluzione (nello specifico, si tratta della 108/E), in particolare la possibilità di recuperare il credito Iva che è stato maturato nelle liquidazioni della sede secondaria. La vicenda è venuta a galla dopo l’esplicita richiesta di questo soggetto di recuperare il credito in questione, avendo esercitato la propria attività anche con una stabile organizzazione. Secondo quanto disposto dal Dpr 633 del 1972 (il cosiddetto “Decreto Iva”), chiunque non sia residente in Italia non ha la possibilità di instaurare in maniera contestuale due posizioni Iva.
Scadenze fiscali: tutti gli appuntamenti IVA del 16 novembre (parte 2)
Concludiamo oggi il riepilogo dei principali appuntamenti IVA per il 16 novembre. Tale data è infatti anche il termine ultimo per i contribuenti minimi per poter procedere al pagamento dell’IVA dovuta, con versamento attraverso modello F24.
Ancora, la scadenza è utile agli enti pubblici, agli organismi pubblici e alle amministrazioni centrali per procedere al versamento della liquidazione e dell’ammontare dovuto per il mese precedente, con eventuale maggiorazione per gli interessi di dilazione, nella misura dello 0,33%, attraverso l’utilizzo del modello F24 EP, da presentare attraverso modalità telematiche.
Scadenze fiscali: tutti gli appuntamenti IVA del 16 novembre (parte 1)
La metà del mese di novembre è periodo di scadenze ben note per tutti i soggetti IVA. Iniziamo oggi con l’esaminare quali sono tutti i principali termini ultimi, suddividendo questo approfondimento in due parti distinte (la seconda verrà pubblicata sulle pagine del nostro blog nella giornata di domani).
Ricordiamo innanzitutto come il 16 novembre sia la data ultima per il pagamento dei tributi per il trimestre precedente da parte di tutti i contribuenti in regime di liquidazione IVA trimestrale, con maggiorazione nella sola ipotesi di appartenenza al regime ordinario, e non alle categorie c.d. speciali. Il versamento andrà effettuato esclusivamente in via telematica. La giornata è ovviamente corrispondente anche alla scadenza per quei soggetti che hanno la tenuta della contabilità presso terzi, optando per il corrispondente regime fiscale.
Rifiuti: Iva al 10% per i costi del personale
Si è parlato in questi giorni della nuova imposta sui rifiuti che andrà a sostituire Tarsu e Tia, ma gli ultimi giorni hanno reso attuale un altro problema relativo a questi servizi, quello della disciplina dell’Iva: in effetti, come stabilito nella sua ultima sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, i servizi accessori alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti solidi urbani devono beneficiare di un’aliquota ridotta per quel che concerne l’Imposta sul Valore Aggiunto (10%). Tra questi stessi servizi, inoltre, possono essere ricompresi anche gli oneri relativi al personale. La pronuncia è molto importante, in quanto, invece, la nostra amministrazione finanziaria aveva optato per l’aliquota ordinaria (quella che ormai è salita fino al 21%), in un caso che riguardava una società attiva nello smaltimento e nello stoccaggio dei rifiuti.
Regimi fiscali, i requisiti per i nuovi minimi
Come noto, il vecchio regime fiscale del “forfettone” è stato stravolto sulla base dei recenti interventi normativi. Vediamo quindi come sono cambiati i requisiti per l’accesso al nuovo regime dei minimi.
Innanzitutto, per poter rientrare nel nuovo regime (sicuramente più conveniente di quello ordinario), è necessario che il contribuente non abbia esercitato attività professionale, d’impresa o associata o familiare nel corso dei tre anni precedenti l’inizio dell’attività. Inoltre, la nuova attività non deve in alcun modo costituire la prosecuzione sostanziale di altra attività svolta sottoforma di lavoro dipendente. Una clausola, quest’ultima, che impedirebbe di fatto la lavoratore dipendente di potersi “trasformare” in lavoratore autonomo, proseguendo l’attività negli stessi locali dell’azienda, e nei confronti della clientela già servita in qualità di lavoratore dipendente.
Aumento dell’Iva: i casi delle agenzie di viaggi e dei servizi pubblici
Il recente aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva (dal 20 al 21%) ha prodotto delle conseguenze importanti per diversi tipi di contribuenti: come devono comportarsi, ad esempio, le agenzie di viaggi? In tal caso, si segue un iter ben preciso, ovvero si determina la parte imponibile che deve essere assoggetta al 20% e quella relativa al 21% attraverso un opportuno rapporto percentuale tra i viaggi che sono stati pagati per intero entro lo scorso 16 settembre (l’incremento è diventato ufficiale il giorno successivo) e quelli successivi a tale data. Come ha precisato la stessa Agenzia delle Entrate in una circolare di cinque giorni fa, bisogna attenersi per il momento a queste disposizioni. Ma la nostra amministrazione finanziaria ha chiarito anche altre posizioni tributarie. Esistono, infatti, dei contribuenti che ricavano l’Imposta sul Valore Aggiunto attraverso il cosiddetto “regime del margine col metodo globale”, il quale si riferisce alla vendita di beni usati, in primis le autovetture.