Le patate che vengono fritte prima di essere surgelate per poi essere messe in commercio scontano l’Imposta sul Valore Aggiunto più bassa, vale a dire quella che prevede l’aliquota pari al 4%: come ha stabilito in maniera inequivocabile la risoluzione 92/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare ieri, infatti, si tratta di un prodotto che è composto soltanto dalle patate e dall’olio, di conseguenza può entrare a far parte di un novero ben preciso, quello degli “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati”. Si tratta di una di quelle classificazioni previste dal Dpr 633 del 1972 (il cosiddetto Decreto Iva per l’appunto) che prevede l’aliquota Iva ridotta.
Iva
L’esenzione Iva per le prestazioni degli odontotecnici
Le prestazioni di servizio che vengono rese e poste in essere dagli odontotecnici beneficiano di una importante esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva): questa constatazione deriva direttamente dalla lettura del decimo articolo del Dpr 633 del 1972, vale a dire il decreto che ha sancito il tributo in questione. Nel dettaglio, se si va a leggere il numero diciotto di questo stesso articolo, ci si accorge come tra le operazioni esenti dall’imposta vi siano anche le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.
Editori stranieri e applicazione dell’Iva
Il settore editoriale e il Fisco non hanno un rapporto perfetto, spesso sono necessarie delle precisazioni per non cadere in errore: è successo verso la fine di agosto, quando si è compreso che gli e-book comunitari ancora non scontano l’Iva ridotta, ma è successo anche con la risoluzione 90/E che la nostra amministrazione finanziaria ha reso pubblica nel corso della giornata di ieri. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, le società estere che vendono prodotti editoriali sono obbligate a una identificazione nel nostro paese per quel che concerne l’imposta, più precisamente quando si supera il limite dei 35mila euro l’anno.
Rimborso Iva all’estero
Scadono il 30 settembre i termini per chiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata all’estero nel 2011. Per gli acquisti effettuati presso altri Paesi dell’Unione Europea, infatti, gli operatori nazionali devono presentare l’istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate, verificando il possesso dei presupposti essenziali del rimborso e delle ulteriori condizioni previste. Cerchiamo allora di riepilogare quali siano gli elementi determinanti da possedere per la presentazione dell’istanza, e quali le altre caratteristiche da analizzare.
La Corte di Giustizia Europea interviene sull’esenzione dell’Iva
I giudici comunitari non hanno lasciato spazio a dubbi: i venditori possono anche vedersi negato il beneficio dell’esenzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto quando si verifica una cessione intracomunitaria di prodotti che sono destinati a un altro stato membro. D’altronde, esiste un testo ben preciso per capire quando le esenzioni possono concretizzarsi, vale a dire la Direttiva 112 del 2006 (“Sistema comune d’Imposta sul Valore Aggiunto”). In pratica, il primo paragrafo dell’articolo 138 disciplina tutto questo ed è per questo motivo che la Corte di Giustizia Europea ha dovuto affrontare un caso molto controverso in merito a tale cessione di beni.
Esenzione Iva in dubbio per la chirurgia estetica
Potrebbe essere agli sgoccioli il periodo di esenzione dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni di chirurgia estetica. Presto la Corte di giustizia dell’Unione Europea si pronuncerà su una vicenda rimbalzata dai giudici svedesi, al fine di comprendere se le operazioni di chirurgia plastica estetica siano o meno lecitamente in grado di avvantaggiarsi della possibilità di godere dell’importante beneficio fiscale relativo all’esenzione Iva. Una vicenda aperta da tanto tempo, sulla quale si confrontano ancora oggi differenti interpretazioni alternative.
Nuove regole Iva di cassa
Cambiano le regole sull’Iva di cassa. Le disposizioni attuali, previste dall’art. 7 del dl 185/2008 e dal dm 26/3/2009, vengono infatti sostituite dal nuovo regime di cui all’art. 32-bis del dl 83/2012. Vediamo quali sono i principali cambiamenti che verranno a concretizzarsi con il passaggio dalle vecchie alle nuove regole, e cosa cambierà per tutti coloro che potranno approfittare della fruizione dell’imposta sul valore aggiunto di cassa.
Rivalsa dell’Iva: vietati i patti tra cedente e cessionario
Quando si sfrutta la rivalsa dell’Imposta sul Valore Aggiunto, si fa affidamento su un obbligo molto importante e che non può beneficiare di alcun tipo di deroga, in particolare quelle che vengono poste in essere con un diverso accordo tra le parti: di conseguenza, quando ci si chiede se sia possibile evitare la rivalsa di tale addebito fiscale mediante un apposito patto tra il soggetto cedente e quello cessionario, bisogna subito ricordare che un eventuale accordo contrario sarebbe considerato nullo. Dopo aver ricordato che in caso di detrazione indebita dell’Iva, il diritto va sempre dimostrato, c’è anche da dire che il soggetto che cede beni o presta servizi imponibili ai fini fiscali deve necessariamente addebitare l’imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario oppure al committente.
Come effettuare le rettifiche degli elenchi Intrastat
L’elenco riepilogativo Intrastat è uno dei modelli fiscali più importanti per i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto: cosa succede nel caso in cui il contribuente coinvolto ha commesso degli errori per quel che riguarda le operazioni che vi sono indicate ed ha quindi il bisogno di porre in essere delle verifiche o delle rettifiche? Nell’ipotesi in cui il soggetto in questione debba procedere con delle variazioni di operazioni che sono già state realizzate e indicate all’interno degli elenchi riepilogativi, i documenti devono essere indicati in quegli elenchi che si riferiscono al periodo temporale in cui le rettifiche stesse sono state sottoposte a registrazione. Non ha importanza, inoltre, che si tratti di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
Gli e-book comunitari ancora non scontano l’Iva ridotta
In alcuni casi si può pensare che gli e-book, il formato elettronico dei libri, possano godere di una fiscalità piuttosto agevolata, a causa soprattutto della loro innovazione tecnologica: in realtà, non si incentiva molto la loro diffusione, visto che l’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) che viene applicata non può essere ridotta. Si tratta anche di una delle ultime pronunce della Commissione Europea, un concetto che si è dovuto ribadire in occasione di alcune infrazioni che sono state compiute da Lussemburgo e Francia. In particolare, le due nazioni appena menzionate hanno scelto in maniera del tutto arbitraria l’aliquota in questione, mentre la vendita degli e-book deve essere disciplinata in modo diverso.
Barriere architettoniche: quando si applica l’Iva ridotta
Quando si vuole capire in che modo deve essere applicata l’aliquota ridotta dell’Imposta sul Valore Aggiunto in relazione alle cosiddette barriere architettoniche, occorre capire che cosa si intende con questa definizione: il testo normativo di riferimento in questo caso è il Decreto Ministeriale 236 del 1989 (nel dettaglio si tratta di un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, più precisamente le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”).
Frodi Iva: il meccanismo rapido Qrm
L’acronimo fa immediatamente intendere di cosa si tratta: il meccanismo Qrm non è altro che il Quick Reaction Mechanism, vale a dire il sistema che viene sfruttato a livello europeo per una reazione rapida quando si ha a che fare con l’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva). Il funzionamento può essere molto efficace ed è proprio per questo motivo che la Commissione Europea sta esercitando tutta la propria pressione per applicare il meccanismo stesso entro i prossimi trenta giorni.
Effetti aumento Iva
L’incremento dell’aliquota sull’imposta sul valore aggiunto dal 20% al 21% ha prodotto un inatteso calo del gettito fiscale. Complice la diminuzione dei consumi da una parte, e l’aumento di alcuni settori di evasione, nel corso del periodo gennaio / maggio 2012 il gettito Iva lorda è stato pari a 42,3 miliardi di euro, contro i 42,7 miliardi di euro dello stesso periodo dello scorso anno, con una variazione negativa che supera il punto percentuale (in termini assoluti, circa 467 milioni di euro).
Aumento Iva da evitare secondo il FMI
Il Fondo Monetario Internazionale ha bocciato sonoramente la possibilità che in Italia vi possa essere un nuovo aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto. Pur avendo elogiato le riforme fiscali del governo Monti, il FMI ha tuttavia avvertito dei rischi potenziali connessi a un incremento dell’IVA dal 21% al 23%, così come prospettata dal governo Monti. Ecco le dichiarazioni e le ragioni avanzate dai tecnici di Washington.