Dichiarazione IVA annuale: Possibilità per tutti di inviarla a Febbraio

Con la circolare n. 1 del 25.01.2011 l’Agenzia delle Entrate, proprio per semplificare gli adempimenti IVA, ha dato la possibilità a tutti i contribuenti di poter inviare autonomamente la dichiarazione IVA a Febbraio, cioè non in forma unificata.

Questo è possibile sia che ci siano o no crediti o debiti annuali , esonerando cosi dall’invio della comunicazione annuale dati IVA.

Accertamenti sulle compravendite di immobili

Con la Circolare numero 18/E del 14 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento – sembrerebbe a favore del contribuente – in materia di liti tributarie relative ad accertamenti IVA.

In particolare, detto provvedimento, con specifico riguardo alle compravendite immobiliari, fa riferimento ai contenziosi sorti tra il cittadino ed il Fisco, quando, a seguito degli accertamenti di rito, emerge che il prezzo dichiarato nell’atto notarile di vendita e la conseguente IVA applicata, sono difformi (perchè inferiori) da quanto effettivamente dovuto.

La Circolare 18/E ha espresso il seguente orientamento: è opportuno che l’Agenzia delle Entrate abbandoni i contenziosi con i cittadini in materia di accertamenti IVA, quando l’unico elemento negativo è dato dal fatto che il corrispettivo è più basso di quanto avrebbe dovuto essere dichiarato.

Rimborso dell’IVA assolta in uno stato estero

I cittadini italiani possono chiedere il rimborso rimborso dell’IVA assolta in uno stato estero ma appartenente all’Unione Europea con maggiore facilità burocratica ed in tempi più rapidi: è quanto ha stabilito il nostro Governo con il Decreto Legislativo numero 18 dell’11.02.2010 (attuativo della Direttiva CE 2008/9).

In primo luogo, il contribuente dovrà interagire, per ottenere il rimborso, direttamente con la nostra Agenzia delle Entrate, senza dover in alcun modo contattare le Amministrazioni dello Stato Estero; la domanda di rimborso viene presentata in via telematica (e non più in forma cartacea) alla Agenzia delle Entrate che, nel tempo massimo di 15 giorni, deve esaminarla e – verificata la sussistenza di tutti i requisiti – inoltrarla allo Stato Estero.

Cartelle esattoriali: Più chiare e leggibili

Diventano più chiare e leggibili le cartelle esattoriali di pagamento, quelle per intenderci notificate da Equitalia, con la richiesta di versamento per  tributi, contributi previdenziali, sanzioni amministrativi, diritti doganali.

Infatti con provvedimento del 20.03.2010 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso esecutivo il nuovo modello di cartella di pagamento a far valere per il ruoli consegnati all’Agente della Riscossione successivamente al 30.09.2010.

Le novità riguarderanno essenzialmente:

  1. caratteri più grandi per agevolare la lettura del documento
  2. informazioni più dettagliate per consentire di comprendere con maggiore chiarezza le somme richieste.
  3. maggiori notizie sul ruolo da pagare
  4. riduzione dei fogli che la compongono.

Analizzando la nuova cartella troviamo novità sin dal frontespizio risistemato in modo da dare immediatamente, al contribuente, il quadro riassuntivo del debito complessivo da versare, degli enti creditori, delle somme iscritte a ruolo e degli adempimenti connessi alla notifica della cartella di pagamento.

Saldo IVA 2009

E’ scaduto ieri il termine per il versamento del saldo IVA 2009, cod. tributo 6099. Per i soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico 2010, che non hanno versato il

Società sportive: Al via i controlli del fisco

Al via i controlli da parte del Fisco sulle società sportive, anche per la stagione 2010 – 2011.

E’ stato, infatti, sottoscritto di recente tra l’Agenzia delle Entrate e la Fedederazione Italiana Pallacanestro, un protocollo secondo il quale la FIP comunica al Fisco l’elenco dettagliato di tutte le società sportive professionistiche iscritte al campionato di basket, e la Agenzia delle Entrate effettua le opportune verifiche per accertare che le società stesse siano in regola con gli adempimenti relativi a tutte le imposte dovute (IRES, IRAP, IVA, IRPEF).

In particolare, l’accordo sottoscritto prevede:

  1. il controllo sulla regolarità dei versamenti riferiti alle dichiarazioni relative agli anni 2007 e 2008;
  2. il controllo sulla regolarità degli adempimenti fiscali riferiti alla fascia temporale che va dal 2004 al 2007;
  3. il controllo sull’avvenuto pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2010;
  4. la regolare presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2008.

Regime IVA per posti barca

Con Risoluzione del 19.01.2010, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al regime IVA da applicare alla locazione di spazi di mare per “parcheggio” di natanti.

Nell’interpello che ha sollecitato l’intervento della Agenzia con la Risoluzione detta, una società avente ad oggetto la gestione di pontili galleggianti affermava che quando un ente concede ad un privato un bene del demanio marittimo (spazio di mare) per una finalità (parcheggio barca) prevedendosi il pagamento di un prezzo, si compie una attività commerciale;detta attività – se effettuata per una durata di tempo determinata – è assimilabile alla locazione di beni immobili e quindi esente dall’IVA, affermava la società che ha posto l’interpello in questione, confortata in queste conclusioni dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 6138 del 2009.

Sul tema, invece, con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che va richiamato quanto espresso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 03.03.2005 (causa numero 428/02):

Acconto IVA 2009

acconto iva

ACCONTO IVA 2009

Entro lunedì 28.12.2009, i contribuenti obbligati alla liquidazione ed al versamento dell’IVA devono provvedere al calcolo ed al pagamento dell’acconto IVA 2009, il quale costituisce un’ anticipo dell’imposta dovuta per l’anno 2009.

Interessati all’adempimento fiscale risultano essere sia i soggetti che adottano la liquidazione mensile dell’imposta  sia trimestrale, i quali erano già attivi nel periodo 2008 e continuano ad esserlo nell’anno 2009.

Risultano viceversa esonerati dall’obbligo coloro che:

  1. hanno iniziato l’attività nell’anno 2009,
  2. cessato la stessa entro il 30.09 (se mensili) oppure entro il 30.11 (se trimestrali),
  3. coloro che nell’ultima liquidazione periodica di imposta per l’anno d’imposta 2008 evidenziato una somma a debito oppure a credito, dalla quale scaturisce un acconto inferiore al minimo dovuto (€ 103.29),
  4. coloro che utilizzando il metodo storico o presuntivo evidenziano una base di calcolo a credito,
  5. quelli che adottano particolari regimi fiscali (regime dei minimi, contribuenti in regime agricolo di esonero, ecc.).

Rimane invariata, rispetto agli anni precedenti, e con facoltà di scelta, la modalità di calcolo dell’acconto IVA ossia: