Secondo acconto IRPEF 2010, in scadenza il 30 novembre

SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2010

Scadrà il 30.11.2010 il termine per il versamento del II° acconto delle imposte dovute per il 2010, l’acconto riguarderà sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Esistono 2 metodi di calcolo dell’acconto dovuto sulle tasse:

  • Metodo storico
  • Metodo previsionale

Iniziamo con il dire che l’acconto deve essere versato in 2 rate, la prima 16/6 o il 16/7, con la maggiorazione dello 0,40%, e la seconda entro il 30/11, oppure con un unica rata se l’acconto non supera in totale € 103,00.

Come detto esistono 2 metodi di calcolo che vedremo nel dettaglio.

Metodo storico

Se si sceglie di utilizzare il metodo storico, l’acconto si calcola in base al 99% dell’importo del rigo differenza del modello UNICO 2010, questo sia per l’IRPEF/IRES che per l’IRAP, tenendo sempre in considerazione gli eventuali crediti dell’anno prima che non devono essere considerati al fine del calcolo.

Cioè può capitare che un contribuente finisca l’anno senza dover pagare un saldo di imposta avendo beneficiato di crediti dell’anno precedente.

Quindi bisogna prendere in considerazione il RIGO DIFFERENZA del modello UNICO 2010.

Metodo previsionale

Mentre se si sceglie di utilizzare il metodo previsionale l’acconto dovuto va determinato sulla base di una valutazione di reddito/valore della produzione che si presume di realizzare nell’anno.

Infatti se il contribuente preveda di conseguire una produzione inferiore all’anno passato può scegliere di ridurre l’acconto da versare, ma bisogna considerare che l’importo dovrà essere in totale equivalente al 99% del rigo differenza dell’anno prossimo.

Detrazione 36% e ritenuta del 10% sui bonifici

Torniamo a parlare del tema delle detrazioni del 36% ed in particolare della ritenuta del 10% che opera la banca o le poste sui bonifici per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e risparmio energetico.

Proprio su questo tema è tornata l’Agenzia delle Entrate che con la circolare 40E/2010 ha chiarito alcuni punti fondamentali.

La ritenuta del 10% è stata introdotta dal DL 78/2010 all’art 25 che è entrato in vigore dal 01.07.2010, proprio da questa data sia le banche che le Poste Italiane effettuano una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti a saldo di interventi che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55%, ristrutturazione o riqualificazione energetica.

Le Banche e la Posta quindi applicheranno una ritenuta del 10% sul bonico verso le aziende e verseranno entro il mese successivo detta ritenuta con mod F24 riportante il codice tributo 1039 e al destinatario del bonifico viene invece rilasciata una certificazione della ritenuta praticata.

Annuario del contribuente 2010: IX° edizione

Giunge alla IX° edizione l’Annuario del Contribuente 2010 che quest’anno è stato stampato in ben 180.000 copie disponibili grtuitamente presso tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e scaricabile in formato PDF dal sito dell’Agenzia.

Come sempre in corso d’anno vi sarà la possibilità di aggiornamenti fiscali e cosi l’Amministrazione Finanziaria rende noto che è gia prevista l’uscita di un annuario BIS, apportante le eventuali modifiche che vi saranno.

L’Annuario 2010 si compone di 6 capitoli cosi suddivisi:

  1. Informazioni Generali
  2. Dichiarazione dei redditi persone fisiche
  3. Veramenti e rimborsi
  4. In caso di errori: Ravvedimento, comunicazioni e sanzioni
  5. Imposte sugli immobili, successioni e donazioni
  6. Contenzioso e strumenti per evitarlo

Elenchi 5 X 1000. la domanda va presentata tutti gli anni

E’ in scadenza e precisamente il 07.05.2010 il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti del volontariato, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, per essere ammessi al riparto del 5X1000 dell’Irpef 2010.

E’ bene ricordare che la domanda va presentata anche da parte di chi l’ha già effettuata negli anni passati e deve essere utilizzato il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In una nota l’Agenzia informa che non saranno accettate le domande fuori termine o inviate con modalità diversa da quella telematica.

Una volta terminata la fase di inoltro delle domande, l’agenzia delle Entrate provvederà a stilare un elenco “provvisorio” che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzua entro il 14.05.2010 dando la possibilità entro il 20.05.2010 di correggere eventuali errori da parte degli interessati.

Mentre gli elenchi aggiornati saranno pubblicati il 25.05.2010.

Cartelle esattoriali: Più chiare e leggibili

Diventano più chiare e leggibili le cartelle esattoriali di pagamento, quelle per intenderci notificate da Equitalia, con la richiesta di versamento per  tributi, contributi previdenziali, sanzioni amministrativi, diritti doganali.

Infatti con provvedimento del 20.03.2010 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso esecutivo il nuovo modello di cartella di pagamento a far valere per il ruoli consegnati all’Agente della Riscossione successivamente al 30.09.2010.

Le novità riguarderanno essenzialmente:

  1. caratteri più grandi per agevolare la lettura del documento
  2. informazioni più dettagliate per consentire di comprendere con maggiore chiarezza le somme richieste.
  3. maggiori notizie sul ruolo da pagare
  4. riduzione dei fogli che la compongono.

Analizzando la nuova cartella troviamo novità sin dal frontespizio risistemato in modo da dare immediatamente, al contribuente, il quadro riassuntivo del debito complessivo da versare, degli enti creditori, delle somme iscritte a ruolo e degli adempimenti connessi alla notifica della cartella di pagamento.

Cassazione: Debito azzerato se sussiste un credito?

Con la recente sentenza numero 2957 del 10.02.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta, in materia tributaria, sul tema della compensazione, ovvero:

può un contribuente vedere “azzerato” il proprio debito nei confronti del Fisco, nei casi in cui vanta crediti, a sua volta, nei confronti del Fisco stesso?

La pronuncia della Cassazione prende le mosse da un ricorso proposto alla competente Commissione Tributaria Regionale da un contribuente della Regione Lombardia nei confronti di un avviso di accertamento IRPEF; ebbene, la CTR accogliendo in pieno le ragioni del ricorso, annullava l’avviso di accertamento per intervenuta “compensazione” tra il debito del contribuente con un credito dallo stesso vantato verso l’Amministrazione finanziaria.

Società sportive: Al via i controlli del fisco

Al via i controlli da parte del Fisco sulle società sportive, anche per la stagione 2010 – 2011.

E’ stato, infatti, sottoscritto di recente tra l’Agenzia delle Entrate e la Fedederazione Italiana Pallacanestro, un protocollo secondo il quale la FIP comunica al Fisco l’elenco dettagliato di tutte le società sportive professionistiche iscritte al campionato di basket, e la Agenzia delle Entrate effettua le opportune verifiche per accertare che le società stesse siano in regola con gli adempimenti relativi a tutte le imposte dovute (IRES, IRAP, IVA, IRPEF).

In particolare, l’accordo sottoscritto prevede:

  1. il controllo sulla regolarità dei versamenti riferiti alle dichiarazioni relative agli anni 2007 e 2008;
  2. il controllo sulla regolarità degli adempimenti fiscali riferiti alla fascia temporale che va dal 2004 al 2007;
  3. il controllo sull’avvenuto pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2010;
  4. la regolare presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2008.

Detrazione retta iscrizione corsi per Dottorandi

Anche i “dottorandi” in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi,  unico 2010, potranno usufruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di ricerca.

Ancora in tema di spese per le quali è possibile beneficiare di detrazioni IRPEF, si ricorda, infatti, che l’articolo 15 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917, alla lettera e) ricomprende nel beneficio detto le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli Istituti statali.

Per prassi consolidata, la disposizione detta si applica anche alle spese sostenute per: la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali;

  1. la frequenza di corsi di perfezionamento;
  2. la partecipazione a master assimilabili a corsi universitari;
  3. la frequenza di corsi tenuti presso università straniere.

Ebbene, nell’ambito di applicazione della agevolazione detta, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito debbano essere ricomprese anche le spese sostenute per l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Detrazione spese sanitarie: Qualche piccolo chiarimento

Si allarga il campo delle spese sanitarie a fronte delle quali spetta al contribuente una detrazione IRPEF.

Come è noto, l’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR indica le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% della parte eccedente la somma di € 129,11 delle spese sanitarie sostenute.

Sono considerate “spese sanitarie” al fine della applicazione della detrazione detta, fra le altre,:

  • le spese mediche e di assistenza specifica,
  • le spese chirurgiche,
  • le spese per prestazioni specialistiche,
  • le spese per protesi dentarie,
  • le spese per protesi sanitarie in genere.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9/E del 16.02.2010, in risposta all’interpello di una contribuente la quale, a seguito di una grave forma tumorale e del conseguente ciclo chemioterapico, aveva subito la perdita dei capelli, ha stabilito che è è considerata ricompresa nella categoria di “protesi sanitaria“, l’acquisto della parrucca, in quanto consistente – nel caso di specie – protesi sanitaria, come tale detraibile ai sensi del citato articolo 15 lettera c) del TUIR.

Detrazioni IRPEF per le manutenzioni e ristrutturazioni parti comuni condominiali

Con la risoluzione numero 7/E del 12.02.2010, l’Agenzia delle Entrate ha modificato l’orientamento più volte espresso negli anni scorsi (e confermato con la risoluzione numero 64 del 2007) in tema di detrazioni IRPEF relativamente ai lavori di manutenzione e ristrutturazione da eseguirsi su parti condominiali di edifici adibiti a civili abitazioni.

Fino ad oggi, infatti, venivano considerati “interventi edilizi agevolati“, comportanti detrazioni “IRPEF“, i lavori effettuati con riguardo – non già ad ogni parte ritenuta comune dell’edificio – ma solo ad alcune di esse, come ad esempio, i muri maestri, i tetti, i portoni di ingresso, le scale ed i cortili.

Con la sopra citata Risoluzione 7/E, invece, viene riconosciuta una detrazione “IRPEF” pari al 36%, leggi qui la procedura per beneficiarne, del costo sopportato, per i lavori di ristrutturazione che abbiano ad oggetto tutte le parti ritenute “comuni” in un edificio, secondo l’elencazione contenuta nell’articolo 1117 del codice civile, al quale articolo dunque, ci si deve riportare, per individuare esattamente l’ambito di applicazione del beneficio detto.

CUD 2010

Per quest’anno, il termine del 28 febbraio – scadenza entro la quale i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare la certificazione cosiddetta CUD, riepilogativa delle somme erogate in favore del dipendente e le relative ritenute d’acconto versate – è prorogato al 01.03.2010, in quanto il 28 cade di domenica.

Si ricorda che nella “Parte A” della certificazione detta (CUD) vanno indicati le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta e gli altri dati fiscale; nella “Parte B“, invece, il CUD deve indicare i dati previdenziali ed assistenziali relativi ai contributi versati all’INPS o all’INPDAP, ed altri dati di natura previdenziale.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente il CUD in duplice copia; è ammessa la trasmissione anche in formato elettronico purchè il datore di lavoro si accerti che il dipendente ha la possibilità di materializzare il documento in forma cartacea.