IRAP dichiarazione direttamente alle regioni


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La finanziaria 2008 ha stabilito che l’IRAP diverrà un tributo regionale a tutti gli effetti sia perché la dichiarazione andrà presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo sia perché la stessa dichiarazione non si configurerà più come un quadro – precisamente il quadro IQ – all’interno del modello Unico, ma diverrà autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi.
Entro il 31 marzo 2008 verrà emanato il decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilirà i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Irap e saranno dettate le opportune disposizioni di coordinamento.”

Documenti digitali: Novità

Si possono conservare i documenti in formato digitale, su supporti informatici, solo se il contribuente acquisisce la loro immagine dall’originale cartaceo. Questo è quanto sostiene l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione

Approvato Modello 730

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E’ stato approvato il nuovo modello 730/2008, il modello di chiarazione semplificato per dichiarare i redditi percepiti nel 2007 e richiedere gli eventuali rimborsi, che arriveranno direttamente in busta paga.


Tra le novità di quest’anno vi sono:

  1. la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito. Con la Finanziaria 2007 è stata
    infatti ridisegnata la curva delle aliquote che verranno applicate nella misura del 23% fino a reddito di 15mila euro l’anno; del 27% dai 15mila ai 28mila; del 38% dai 28mila ai 55mila; del 41 % dai 55mila ai 75mila e del 43 % dai 75mila euro in su;
  2. l’introduzione di detrazioni per pensione, lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati
    a quelli di lavoro dipendente e di detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle
    precedenti deduzioni e di un’ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie numeros;
  3. nuove detrazione del 19 % dall’imposta lorda per le seguenti spese sostenute dai contribuenti: iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, per i ragazzi fra i 5 e i 18 anni per un massimo di 210 euro; canoni di locazione per contratti stipulati o rinnovati da studenti universitari fuori sede; spese sostenute per badanti nei casi di non autosufficienza; spese per intermediazione immobiliare; acquisto di personal computer da parte di docenti di scuole pubbliche; erogazioni liberali a favore di istituti scolastici;

Bolletta GAS: Sconto sull’IVA

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Nella circolare n. 2/E del 17 gennaio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 26/2007, che ha introdotto, in attuazione della normativa europea 2003/96/Ce, le nuove disposizioni in tema di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

In parole semplici l’aliquota Iva del 10%, dal 1° gennaio 2008, può essere applicata per tutti gli usi civili, limitatamente però ai primi 480 metri cubi annui; i consumi eccedenti sono tassati con l’aliquota ordinaria del 20 per cento.

Detrazioni: Studenti e affitto

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Per gli studenti che frequentano una università “fuori sede” la Finanziaria 2008 ha allargato le possibilità per la detrazione degli affitti per gli immobili.

Spiegandoci meglio: gli studenti che studiano in università non ubicate nella propria città di residenza, fuori sede, potranno detrarsi i canoni di affitto per le case situate nel comune sede dell’università o in comuni limitrofi.

Evasione fiscale: Attenzione alla “CONFISCA”

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Con la Finanziaria 2008, all’art. 1 comma 143, è stato esteso anche in ambito fiscale l’istituto della confisca penale. Cioè è stata ampliata la portat adell’art.322-ter del codice penale anche ad alcune fattispecie di illecito tributario.

La citata norma recita cosi:

Finanziaria 2008: Rivalutazione partecipazioni e terreni


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La finanziaria 2008, legge 244/2007 art. 1 comma 91, ha riaperto i termini per le rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.

Il vantaggio è grande infatti, grazie ad una perizia da parte di un professionista abilitato e individuato dagli articoli 5 e 7 della legge 448/01, si da la possibilità di pagare solo il 2% per le rivalutazioni di partecipazioni non qualificate ( < 20% capitale) e il 4 % per le rivalutazioni di terreni e di partecipazioni qualificate (>20% capitale).