L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sulle novità fiscali

Con la circolare n. 12 del 19.02.2008 l?agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi proposti dai contribuenti su tematiche relative alla nuova Finanziaria e all’applicazione di nuove detrazioni.

Riportiamo solo alcuni tratti della circolare n. 12 che è scaricabile integralmente al link dell’Agenzia.

Quesito: CONTRIBUENTI MINIMI

Secondo l’articolo 1, comma 99, della legge finanziaria 2008 non sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva come, per esempio, coloro che svolgono le attività agricole rientranti nell’articolo 34 del DPR n. 633/72. Si chiede se un produttore agricolo svolge anche una seconda attività professionale o d’impresa gestita obbligatoriamente con contabilità separata, in base all’articolo 36 del DPR n. 633/72, sussistendone gli altri presupposti, per l’attività non agricola può rientrare nel regime dei contribuenti minimi?

Risposta:

In considerazione della ratio sottesa all’introduzione del nuovo regime, che è quella di agevolare, sia sotto l’aspetto degli adempimenti che sotto quello del carico fiscale, contribuenti che esercitano attività economicamente marginali, si ritiene che i produttori agricoli, qualora esercitino l’attività agricola nei limiti dell’articolo 32 del TUIR, e dunque tale attività sia produttiva di reddito fondiario e non d’impresa, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui all’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa arte e professioni eventualmente svolte. Nella menzionata ipotesi, i contribuenti assolvono agli adempimenti IVA previsti per i produttori agricoli secondo le disposizioni contenute nell’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, ai fini IRPEF, sono tenuti a dichiarare il reddito fondiario mentre, relativamente alla ulteriore attività di impresa o di lavoro autonomo, potranno avvalersi del regime dei contribuenti minimi e assolvere ai relativi adempimenti analiticamente descritti nella circolare n. 73/E del 2007. Ad esempio, il soggetto che, in aggiunta all’attività agricola assoggettata al regime di cui all’articolo 34, eserciti anche attività di riparazione autoveicoli, potrà avvalersi relativamente a quest’ultima del regime dei contribuenti minimi, qualora ne ricorrano i presupposti. In nessun caso l’attività agricola, sia essa espressiva di reddito fondiario o di reddito d’impresa, potrà rientrare nel regime dei contribuenti minimi qualora sia assoggettata al regime speciale di cui al più volte citato articolo 34. Resta inteso che le limitazioni conseguenti all’applicazione del regime speciale IVA non operano nell’eventualità che l’attività agricola venga trattata, ai fini IVA, secondo le disposizioni proprie del regime ordinario e non ai sensi dell’articolo 34. In tal caso il contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare (salvo opzione) il regime dei contribuenti minimi per le altre attività di impresa eventualmente esercitate e per la restante attività agricola che ai fini dell’imposta sul reddito esprima reddito d’impresa compresa quella alla quale si applicano le disposizioni dell’articolo 56 bis del TUIR. Si precisa, inoltre che anche l’attività di agriturismo disciplinata dall’articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991 può essere attratta al regime dei minimi qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari. In ogni caso l’insieme delle attività assoggettate al regime dei contribuenti minimi dovrà essere valutata unitariamente ai fini della valutazione dei requisiti di accesso previsti al comma 96.

Quesito: CONTRIBUENTI MINIMI/ SPESE ALBERGO E RISTORANTE

Dalla circolare 73/E/2007 e dal decreto attuativo si desume che sia i componenti positivi che quelli negativi devono essere assunti per l’intero corrispettivo incassato o pagato nel periodo. Si conferma, quindi, che, per esempio, le spese di albergo e ristorante pagate da un professionista che utilizza il regime dei minimi risultano deducibili per intero, e non con i limiti stabiliti dall’articolo 54 del TUIR.

Risposta:

IVA Auto detrazione 40%

  Con la Nuova Finanziaria 2008 la detrazione dell’IVA sulle Auto è fissata al 40%, aliquota naturale, salvo i veicoli usati dagli agenti di commercio e quelli oggetto dell’attività prorpia

Finanziaria: Bonus X Famiglie Numerose, Risparmio Energetico e Adozioni

La Finanziaria 2008 oltre alle già citate detrazioni, largamente discusse in vari articoli, ha portato altri tipi di detrazioni o chiarimenti.

Come già detto è stata una finanziaria molto attenta alle problematiche ecologiche e di impatto ambientale in generale, infatti tra i commi della Finanziaria sive ne è uno che parla delle:

LAMPADE A INCANDESCENZA

E cita che a decorrere dal 1 gennaio 2011 saranno vietate in tutta Italia l’importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

Questo potrebbe favorire sia il risparmio energetico che l’ambiente.

CONGEDO DI MATERNITA’

Altro tema molto importante è quello delle adozioni che in finanziaria vengono finalmente equiparate per alcuni aspetti alla maternità naturale, infatti la Finanziaria cita:

“Il congedo di maternità, 5 mesi, spetta anche per le famiglie che adottano e può essere fruito sia dal padre che dalla madre.

In caso di adozioni internazionali può decorrere anche prima della adozione e cioè durante il periodo che la famiglia impiega a conoscere il bambino e a regolarizzare il nuovo status familiare.

In caso di adozioni intaliane, i 5 mesi decorrono dal giorno in cui l’adozione stessa è perfezionata.

Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.”

FAMIGLIE NUMEROSE

Per finire si parla di famiglie numerose approvando una detrazione di 1.200 per lefamiglie con un numero di figli a carico superiore a 4.

Finanziaria 2008: ZFU(Zone Franche Urbane)

Nella Finanziaria 2008 vi sono alcuni articoli molto interessanti circa lo sviluppo economico si alcune aree e zone urbane con problemi di degrato urbano e sociale.

Le ZFU (Zone Franche Urbane) dovrebbero essere un piano di sviluppo di determinate aree degradate delle zone periferiche delle città che cerca di fare leva diminuendo la fiscalità generale sulle piccole attività che scelgano di posizionarcisi.

Già in Francia parecchi anni fa è stata proposta un idea similare.

A dir il vero queste zone sono state introdotte in Italia con la legge finanziaria per il 2007, ma difatti non sono mai partite. Ora riproponendole con lanuova legge Finanziaria 2008 si cerca di ridefinire il loro funzionamento.

Sempre permetrtendo la crisi di Governo che potrebbe rallentare l’avvio delle ZFU (Zone Franche Urbane).

Vi riporto alcuni commi in questione della Finanziaria 2008 legge 244/2007 :

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

IRAP introdotto il cuneo FISCALE

La Finanziaria 2007 ha introdotto riduzione del cuneo fiscale e contributivo per favorire la competitività tra le imprese e incentivare l’occupazione.

Il modello IRAP 2008 ha dovuto quindi tener conto di tali novità.

La base imponibile si riduce, se vi è personale dipendente impiegato a tempo indeterminato e sono state ampliate le agevolazioni rispetto a quelle già elencate nell’articolo 11 del decreto legislativo 446/1997, istitutivo dell’Irap.

La nota dell’Agenzia delle Entrate riporta cosi:

“Le deduzioni vanno applicate su base annua, in relazione al periodo di attività dell’impresa e ai giorni di durata del rapporto di lavoro quando il dipendente non è impiegato per l’intero periodo di imposta, e, esclusivamente per il 2007, con la limitazione al 50% per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno.
Ai fini del computo del numero dei lavoratori per i quali spetta la nuova riduzione d’imposta, non devono essere conteggiati gli apprendisti, i disabili e il personale assunto con contratti di formazione lavoro, per le spese dei quali è già prevista la piena deducibilità.”

Nello specifico le deduzioni dono: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato 5 mila EURO; se il lavoratore viene assunto la deduzione aumenta fino a 10mila euro annui nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Infine, sono diventati deducibili i contributi assistenziali e previdenziali per gli assunti a tempo indeterminato.

Importante: i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all’interno di essa.

White list: Cambiano il concetto di paradiso fiscale

La Finanziaria 2008 istituisce, al posto della BLACK LIST per i paesi a rischio fiscale, la WHITE LIST.

Nel particolare in questa lista saranno inseriti quei paesi che avranno un elevato livello di collaborazione con l’amministrazione italiana a dispetto di come era prima e cioè venivano inseriti nell ablack list quei paesi con un elevato vantaggio fiscale.

Quindi via libera e esclusione da imposizione per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

Purtroppo in Italia vi era un gran numero di aziende, anche medio-piccole, ma con elevati utili che cercavano paesi stranieri per crearvi strutture al fine di pagare meno TASSE che in Italia.

Il legislatore a riguardo è più volte intervenuto per tentare di frenare il fenomeno, arrivando a definire tra l’altro che vengono considerati paradisi fiscali quei paesi dove il livello di tassazione è inferiore minimo per il 30% rispetto al livello medio applicato in Italia.

Con questo nuovo criterio però potremmo trovare alcuni paesi che prima rientravano nella Black list, in quanto avevano una tassazione bassa rispetto all’Italia, stare ora nella White list in quanto hanno un scambio di informazioni con l’Italia adeguato ai parametri. E’ il caso di paesi come Malta, Mauritius, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti che pur rientrando nella Black list potrebbero trovare spazio anche nella White list.

Casa tanti sconti e un po di chiarezza

La Finanziaria 2008 ha portato una serie di novità in materia di CASA e riconfermato alcune vecchie detrazioni.

In particolare, come abbiamo gia detto in altri articoli, tra le principali novità di questa Finanziaria vi è l’introduzione della nunova detrazione, da aggiungere alla gia fissa di € 103,29, che ogni comune dovrà deliberare.

Altra novità, in un periodo di grossa crisi dei mutui dove parecchi cittadini avendo scelto il mutuo a tasso variabile si sono visti aumentare in modo vertiginoso la rata, la possibilità di detrarsi una quota maggiore di interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della prima casa .

Si passa poi alle piu volte citate detrazioni del 36% per le spese di ristrutturazione, che quest’anno si potranno detrarre in quote costanti in rate da 3 anni a 10 anni, del 55% sul risparmio energetico.