Dopo la nota del 25.02.2009 l’INPS è tornata a chiarire le novita sul sitema di cumulo tra Pensioni e Redditi.
Precedentemente al 01.01.2009 le pensioni calcolate sia con il sistema retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia con il sitema contributivo (per coloro che hanno un’anzianità contributiva che parte dal 1° gennaio 1996) non potevano beneficiare della posibilità di cumulo con i redditi percepiti.
Con l’introduzione della legge n.133, del 6 agosto 2008 invece è stata istituita, a far data dal 01.01.2009, la possibilità di cumulo, ma vediamo nello specifico tutti i dati.
Innanzitutto vediamo cosa prevede la legge in tema di cumulabilità tra reddito e pensione:
Sistema Retributivo
Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, liquidate con il sistema di calcolo retributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo a partire dalla rata di pensione che decorre dal 1° gennaio 2009.
Sistema Contributivo
Sono totalmente cumulabili le pensioni calcolate con il sistema contributivo per i lavoratori che hanno un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e con l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità liquidata con il sistema retributivo (dal 1° gennaio, 58 anni per i lavoratori dipendenti e 59 per gli autonomi) a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa o a carico della gestione separata.