Beneficenza deducibile dal reddito di impresa

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione n. 401/E del 24.10.2008 che sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali, beneficenza, effettuate da una società a favore di una ONLUS e destinate ad un fondo speciale di solidarietà.

Il parere è statpo espresso su richiesta di una società che intende erogare delle somme a favore di un’associazione no profit.

Per l’Agenzia delle Entrate per poter dedurre dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro, ricordiamo solo per importi non superiori a € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS” (articolo 100, comma 2, lett. h), del Tuir), è obbligatorio che chi riceve la somma sia una ONLUS.

Contribuenti Minimi chiarimenti sulle spese per alberghi e ristoranti

L’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare dei Contribuenti minimi in considerazione delle novità introdotte circa le spese per alberghi e ristoranti.

Come detto le spese per alberghi e ristorante sono deducibili per il 75% mentre l’IVA totalmente, ma ci domandiamo come fanno i contribuenti minimi che non detraggono l’IVA?

L’Agenzia a riguardo ha chiarito che il trattamento delle spese per alberghi e ristoranti sono interamente deducibili per i contribuenti minimi.

Quindi le limitazioni previste dal TUIR (deduzione al 75%) non possono trovare applicazione nel regime semplificato dei minimi.

Stock option: Finisce il regime agevolato

Gia dal 25.06.2008, con l’entrata in vigore del DL 112/2008, è cessato il regime agevolato sulle Stock option per tutte le azioni assegnate ai dipendenti a decorrere da quella data anche se i piani di riparto erano stati approvati precedentemente. A stabilirlo è stata la circolare n. 54/E del 09.09.2008 .

Ma cerchiamo di capire come funzionava il regime agevolato e come sarà ora con l’introduzione del DL 112/2008:

Prima:

Fino al 25.06.2008 il regime agevolato funzionava nel seguente modo, in pratica il lavoratore escludeva dal proprio reddito la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il reale prezzo di acquisto.

Adesso:

Con l’abolizione del regime agevolativo, torna soggetto a tassazione ordinaria, progressiva e per scaglioni, il reddito derivante dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto d’opzione e quanto corrisposto dal dipendente al momento dell’esercizio dell’opzione. Pertanto, tale differenza concorrerà alla determinazione del reddito da lavoro dipendente e sarà assoggettata a ritenuta d’acconto dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece la tassazione delle plusvalenze a seguito della vendita delle azioni da parte del dipendente, con il nuovo sistema, l’aliquota del 12,5% sul capital gain si applica tenendo conto del valore assoggettato a tassazione.