Cedolare secca: come rinunciare agli aggiornamenti Istat

Forse non tutti i contribuenti lo sanno, ma l’opzione relativa alla cedolare secca sugli affitti prevede anche una possibile rinuncia agli aggiornamenti dell’Istat: questi ultimi sono comunque eventuali e sono inseriti nel contratto di locazione, sempre nel rispetto della scadenza del 6 luglio 2011. In effetti, nel caso in cui il locatore dimentichi di rinunciare a tali aggiornamenti, allora è lo stesso regime fiscale che può venire meno, dunque bisogna prestare la massima attenzione al momento della comunicazione stessa. Come occorre procedere in tal senso?

Cedolare secca: i vantaggi dell’applicazione SIRIA

Il Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione è la nuova applicazione telematica dell’Agenzia delle Entrate nata per semplificare gli adempimenti relativi alla cedolare

Cedolare secca 2011: i limiti della comunicazione

Un’ipotesi piuttosto affascinante che è prevista in merito alla cedolare secca degli affitti è la mancata previsione nel contratto degli aumenti del canone di locazione: in tal caso, subentrano alcuni

Tassa piatta: le spese condominiali sono escluse

La “flat tax”, conosciuta nel nostro paese anche come “tassa piatta”, è un sistema che prevede una imposizione fiscale non progressiva se non accompagnata da deduzione e detrazione: quindi, anche

Cedolare secca affitti 2011: due le aliquote

Sono due le aliquote previste per l’imposta sostitutiva sui redditi legati ai canoni di locazione, ovverosia la cosiddetta cedolare secca sugli affitti . Trattasi, in tutto e per tutto, di un’agevolazione

Cedolare secca affitti 2011: pronto il software semplificato

Da domani, venerdì 8 aprile 2011, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, sarà disponibile, come sempre gratuitamente, un software semplificato grazie al quale i contribuenti potranno esercitare l’opzione per

Se dopo 18 mesi non si va nella casa acquistata si perde l’agevolazione “prima casa”?

Prima Casa

Proprio su questo tema si è espressa la Corte di Cassazione in relazione ad una causa di un contribuente che non poteva occupare l’abitazione, “prima casa”, per infiltrazioni d’acqua.

Secondo le vigenti leggi, chi acquista una abitazione, anche con pertinenze annesse, e chiede di beneficiare delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, deve dichiarare di essere residente nel Comune ove sono ubicati gli immobili in acquisto, oppure deve impegnarsi a trasferire la propria residenza nel Comune detto entro e non oltre 18 mesi a decorrere dalla data del rogito notarile.

Con sentenza del 27.01.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento chiarendo che perde il beneficio fiscale connesso all’acquisto della prima casa, l’acquirente che non ne entra in possesso entro i detti 18 mesi e motiva questa mancanza lamentando l’inabitabilità dell’immobile a causa di “infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore”.