Funzionamento Dta sui bilanci

È finalmente stata fatta l’opportuna chiarezza in materia di Dta (Deferred Tax Assets), grazie all’idoneo intervento congiunto da parte della Banca d’Italia, dell’Isvab e della Consob. Il tavolo tecnico posto in piedi dalle tre autorità appena ricordate per risolvere i problemi interpretativi legati all’applicazione dei principi Ias / ifrs, ha stabilito che gli effetti della disciplina fiscale di cui alla legge 214 del 22.12.2011, articolo 9, non determinano alcuna variazione nella classificazione contabile delle Dta, che pertanto potranno continuare a figurare nell’attivo del bilancio tra le attività per imposte anticipate.

L’intervento normativo aveva reso certa la trasformazione delle Dta in attività disponibili nei confronti dell’Erario, nell’ipotesi in cui si verifichino perdite d’esercizio. Grazie a questa interpretazione, le Dta non dovranno più essere dedotte dal capitale a fini prudenziali, e saranno invece incluse tra le attività ponderate per il rischio, con un peso pari al 100%, così come riconosciuto dal Comitato di Basilea nello scorso mese di dicembre.

Osra e il suo software TuttoBilancio Ias/Ifrs

Osra, software house che da anni si occupa della fornitura dei migliori servizi al mercato professionale, si è caratterizzata in questi ultimi giorni per un nuovo prodotto molto utile a chiunque deve avere a che fare con i principi contabili: si tratta di “TuttoBilancio Ias/Ifrs”, un software che si propone come la scelta più azzeccata per redigere il bilancio societario secondo i tradizionali principi contabili validi a livello internazionale. Come funziona questo strumento nello specifico? Anzitutto, i dati e le informazioni possono essere importati da ogni tipo di contabilità avvalendosi di Excel.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’assegnazione di azioni proprie

La nostra amministrazione finanziaria ha deciso di intervenire proprio nel corso della giornata di ieri per spiegare l’argomento relativo alle azioni proprie di una compagnia che devono essere assegnate ai soci: la risoluzione 12/E ha comunque approfondito un argomento già toccato nel 2011, quando era stato specificato come questi stessi titoli dovessero essere trattati alla stregua di utili che passano a capitale sociale dal punto di vista tributario. La contabilità prevista in ambito civilistico, però, è diversa da quella internazionale (i cosiddetti principi Ias-Ifrs), visto che non contempla l’iscrizione di tali azioni nell’attivo del bilancio stesso, ma soltanto di una posta patrimoniale. Quindi, visto che l’assegnazione dei titoli non dà luogo a un trasferimento di ricchezza, l’investimento non può essere configurato come una distribuzione di un dividendo in natura.

Ex minimi: il problema delle rimanenze di magazzino

Far parte del regime dei contribuenti minimi comporta alcuni vantaggi fiscali importanti, tra cui l’assenza della ritenuta d’acconto nelle fatture: ma vi sono anche dei contribuenti che sono fuoriusciti da questa categoria e proprio per questi soggetti vi sono delle novità rilevanti in merito alla contabilità di bilancio. In effetti, gli ex minimi non avranno la possibilità di bollare come un costo tutte quelle merci che fanno parte delle esistenze iniziali di magazzino: questa disposizione è valida per l’anno in corso e solamente nel caso in cui il versamento sia stato effettuato senza Iva e mediante una deduzione con il principio di cassa. Ecco perché l’inventario delle rimanenze di magazzino del 2012 deve essere realizzato ponendo la massima attenzione a qualsiasi tipo di particolare.

Le novità sulle imposte differite attive

Le imposte anticipate che sono iscritte in bilancio, i cosiddetti “deferred tax assets”, sono riconosciuti dalla nostra disciplina come dei crediti d’imposta veri e propri: ebbene, in base a quanto stabilito dall’ultima manovra finanziaria (per la precisione dall’articolo 9), nel futuro più immediato vi saranno delle modifiche e delle integrazioni importanti, in primis l’ampliamento delle regole in questione anche alle perdite che di solito vengono riportate in bilancio. Le previsioni sono piuttosto chiare: la quota di attività di queste imposte che fa riferimento alle perdite e che dipende da una deduzione dei componenti negativi di reddito si trasforma anch’essa in un credito d’imposta. Questa disciplina nuova di zecca, inoltre, deve essere applicata anche a quei bilanci che prevedono la liquidazione di tipo volontario e a quelli delle società che sono soggette a procedure concorsuali o di gestione della crisi (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa di istituti di credito e di società).

Il nuovo regime per il riporto delle perdite aziendali

La circolare 53/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a emettere appena due giorni fa sarà illuminante per un’attività aziendale di primo piano: in effetti, bisogna considerare con la massima attenzione il nuovo regime che è stato introdotto per il riporto delle perdite fiscali di ogni impresa, il quale si vale di modalità e tempi ben precisi. Le regole Ires sono specifiche e fanno riferimento alla manovra correttiva di quest’anno. Ad esempio, una delle novità più importanti da tenere a mente è senza dubbio il meccanismo che introduce delle limitazioni a questo riporto delle perdite, con un ammonta che non potrà essere superiore all’80% del reddito imponibile del periodo d’imposta. In aggiunta, queste stesse perdite potranno essere sfruttate in maniera completa nel caso in cui l’arco temporale sarà pari ai primi tre periodi d’imposta dal momento della costituzione delle attività produttive in questione.

Manovra finanziaria, le novità sulle scritture contabili

All’interno della manovra finanziaria varata dal governo Monti sono contenute delle norme che riguardano da vicino il consolidamento dei beni pubblici e alcuni benefici importanti per le aziende e i professionisti (il tutto è espressamente previsto dall’articolo 10 del decreto in questione): l’obiettivo che ci si pone da questo punto di vista è quello di rendere più equa e trasparente la base imponibile per quel che riguarda i soggetti che pongono in essere un’attività professionale oppure un’impresa in forma individuale, un provvedimento che comincerà a produrre i propri effetti a partire dal 1° gennaio del 2013. Di quali benefici si tratta esattamente? Anzitutto, si sta puntando a rendere più agevoli e semplici gli adempimenti amministrativi, senza dimenticare però i rimborsi e le compensazioni dei crediti Iva, i quali dovranno necessariamente diventare più veloci e rapidi, e l’esclusione della presunzione semplice per l’accertamento tramite studi di settore.

Bilancio consolidato: tempi e modalità dell’imposta sostitutiva

Il 30 novembre non sarà una data fondamentale solamente per la posta elettronica certificata, ma anche per un adempimento fiscale piuttosto importante: si tratta della cosiddetta imposta sostitutiva che è stata introdotta dal Decreto Legge 98 del 2011 (la manovra correttiva dei conti pubblici). In merito a questo tributo, si conoscono anche tutti i tempi e le modalità per l’affrancamento degli avviamenti, dei marchi aziendali e delle altre attività immateriali che si trovano iscritte all’interno del bilancio consolidato, visto che l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto a delinearli in un apposito documento di qualche giorno fa. Che cosa c’è da dire dunque in tal senso? La possibilità in questione riguarda il pagamento di un’imposta sostitutiva che fa riferimento al bilancio consolidato (il documento consuntivo di esercizio) e non a quello d’esercizio.

Scritture contabili: la novità degli strumenti tracciabili

L’articolo 14 della Legge di Stabilità per il 2012 contiene delle informazioni e delle novità preziose per quel che concerne la contabilità: in effetti, viene prevista la possibilità per quelle aziende che sono solite tenere una contabilità di tipo semplificato, ma anche per i lavoratori autonomi, di sostituire tali scritture con strumenti quali gli estratti conto delle banche, ma solamente nel caso in cui questi incassi e questi versamenti possano essere considerati “totalmente tracciabili”. Il riferimento non può che andare agli assegni circolari, ma anche alle ricevute che sono rilasciate dalle banche, ai bonifici delle stesse e persino alle carte di credito. Questo vuol dire che un normale estratto conto può sostituire in tutto e per tutto un aggiornamento dal punto di vista contabile, una semplificazione piuttosto evidente.

Contabilità: nuove regole per Ias e benefit pensionistici

È tempo di novità per gli International Accounting Standards, i principi contabili internazionali: in particolare, le norme di base cambieranno in relazione a quanto si dovrà indicare nel bilancio per quel che concerne il Trattamento di Fine Rapporto. Nello specifico, le modifiche in questione diventeranno pienamente operative fra due anni, anche se l’adeguamento non potrà aspettare tanto e comincerà sin da subito, con degli opportuni confronti tra gli effetti fiscali. In pratica, le prime valutazioni contabili dovranno partire il prossimo 1° gennaio, quindi l’appuntamento è più vicino che mai. Le novità si rivolgono ovviamente a quelle aziende che sono solite adottare gli Ias, più precisamente lo standard 19, introdotto nel 1993 e appositamente pensato per i benefici pensionistici: si tratta di un vero e proprio restyling, una revisione della rendicontazione dei benefici che vengono concessi nei confronti dei lavoratori e di cui già si parlava da almeno tre anni a questa parte.

La contabilità regolare non è una prova contro le fatture false

La sentenza 19332 che la Corte di Cassazione ha pubblicato pochissimi giorni fa ha riguardato da vicino il vasto universo delle scritture contabili e di bilancio: quanto espresso dai giudici di Piazza Cavour è stato molto chiaro, visto che dalla lettura della pronuncia in questione si intuisce che la regolarità delle scritture stesse non rappresentano per il contribuente un fattore che lo possa escludere dal rilevamento di eventuali operazioni fittizie. Più chiara di così non poteva essere la Suprema Corte, la quale si è interessata al caso di un soggetto che era stato accusato appunto di usare delle fatture false e che aveva tentato di contestare il fatto mettendo in luce la regolare e limpida tenuta del bilancio e le registrazioni in regola per quel che concerne le stesse fatture. La Cassazione non si è intenerita nemmeno con la giustificazione che i pagamenti posti in essere erano stati realizzati mediante la soluzione degli assegni.

Snc e Sas: i chiarimenti sugli esercizi “a cavallo”

Gli esercizi di bilancio cosiddetti “a cavallo”, vale a dire quelli in cui i risultati di un periodo d’imposta vengono attratti in quello di chiusura, rappresentano una situazione contabile più diffusa di quanto si creda: in particolare, questo può accadere alle società di persone, in primis quelle in nome collettivo e quelle in accomandita semplice, così come ha precisato la nostra amministrazione finanziaria con una opportuna circolare pubblicata nel corso della giornata di ieri, la 92/E. Nello specifico, erano sorti molti dubbi a tal proposito,visto che le normative di base non sembravano disciplinare in maniera chiara la possibilità di questa coincidenza tra esercizio e periodo d’imposta, anche perché ogni decisione viene liberamente adottata dallo statuto delle stesse società. La circostanza in questione, però, stride con quanto contenuto nell’articolo 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il celebre Dpr 917 del 1986).

Editori, a fine mese scadono le annotazioni fiscali

Con la fine del mese di agosto non si conclude soltanto un altro pezzo di estate, ma bisogna fare anche i conti con importanti appuntamenti dal punto di vista tributario. Il prossimo 31 agosto, infatti, sono gli adempimenti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto a svolgere un ruolo da protagonisti: nel dettaglio, gli editori devono far fronte all’annotazione di tutte le loro movimentazioni fiscali, così come previsto espressamente dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 1989 (regime Iva per la stampa periodica). L’intera operazione va posta in essere avvalendosi di un apposito registro, il quale viene bollato e numerato a tal fine e in modo distinto per ogni singola testata o titolo.