Credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

Saranno tenuti alla presentazione della comunicazione per il credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate tutti i datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza, anche parziale.

Si partirà il 01.02.2010 con la presentazione della comunicazione annuale “rendicontativa” che darà anche la possibilità di usufruire dell’eventuale credito non ancora utilizzato.

Ma che cos’è questo credito d’imposta?

Infatti con la Finanziaria 2008, furono messe a disposizione alcune misure per incentivare l’occupazione in alcune aree svantaggiate, con problematiche di occupazione lavorativa in pianta stabile.

Nella fattispecie fu introdotto un credito d’imposta, da utilizzare solo ed esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato, anche in part-time, incrementando così la base occupazionale (articolo 2, commi da 539 a 547, legge 244/2007).

Il credito ammonta ad un massimo di € 333 mensili per ciascun nuovo lavoratore – aumentato a €416 per ogni lavoratrice rientrante nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, contenuta nel regolamento Ce 2204/2002,–ed è destinato a imprese e professionisti che hanno contribuito, con le assunzioni, alla diminuzione della disoccupazione in alcune aree particolarmente depresse del Sud del Paese, situate in:

  1. Abruzzo,
  2. Basilicata,
  3. Calabria,
  4. Campania,
  5. Molise,
  6. Puglia,
  7. Sicilia
  8. Sardegna.

Contributo per le spese d’affitto per i giovani napoletani

Primo fra tutti in Italia, il Comune di Napoli ha messo a disposizione dei giovani napoletani un contributo per le spese di affitto di un immobile, già altre iniziative erano state prese a sostegno dei contribuenti, leggi qui.

Requisiti soggettivi per poter accedere al beneficio detto sono:

  1. la residenza nel Comune di Napoli
  2. età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

L’importo del contributo arriva ad un tetto massimo di € 2.000,00 annui. Il Comune di Napoli, utilizzando i fondi messi a disposizione dal Ministero per la Gioventù, ha stanziato per questa iniziativa – della quale si dice molto soddisfatta il sindaco Iervolino – una somma complessiva di € 1.500.000,00 dei quali € 750.000,00 da utilizzarsi per il bando in corso ed € 400.000,00 per una tranche successiva.

La richiesta per accedere al contributo deve essere presentata on line collegandosi al sito www.pmm.naqpoli.it dal 25.01.2010 al 25.02.2010.

Parte lo SPLITTING anche in Italia?

Parte lo “splitting” anche in italia?

Come è noto, sono al vaglio del Ministero del Tesoro le tipologie di agevolazioni alle famiglie da collocarsi all’interno della riforma fiscale, fra le quali, appunto, il cosiddetto “splitting”.

Trattasi di un modello fiscale in uso in Germania la cui principale caratteristica è data dal fatto che i redditi dei coniugi vengono sommati e considerati un “blocco unico” al fine di applicare (realizzando così il vantaggio fiscale) un’unica tassazione.

Lo splitting si articola in diverse tipologie, qui riassunte sinteticamente:

  • lo splitting con opzione, secondo il quale – senza bisogno che i contribuenti ne facciano richiesta – una coppia di coniugi costituisce un’unica unità economica, i loro singoli redditi vengono cumulati ma sono tassati alla aliquota applicabile alla giusta metà del reddito complessivo; anche le coppie di fatto possono accedere a questo tipo di tassazione, ma previa presentazione di apposita richiesta;
  • lo splitting per famiglie assoggetta invece all’imposizione fiscale, in prima battuta, tutti i contribuenti, singolarmente considerati, a carico dei quali va dunque applicata una tassazione individuale, ma possono fare richiesta di accedere al modello splitting (e quindi al cumulo dei redditi), i coniugi aventi figli minori o le coppie di fatto aventi figli minori.

Si ricorda che, oltre allo splitting, sono al vaglio del Ministero del Tesoro, sia la possibile introduzione all’interno della riforma di agevolazioni fiscali alle famiglie già utilizzate in passato nel nostro Paese, come:

Agevolazione sull’acquisto di un auto da parte di disabile

Il disabile che acquista una autovettura ha diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19% dell’ammontare della spesa sostenuta.

Sono considerati “disabili” ai fini della applicazione della detta agevolazione i seguenti soggetti:

  • non vedenti,
  • sordi,
  • persone affette da handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento,
  • persone con gravi limitazioni nella deambulazione, affetti da pluriamputazioni o con ridotte od impedite capacità motorie.

La detrazione spetta per l’acquisto di un solo veicolo nel corso di un quadriennio e si applica ad una spesa massima di Euro 18.075,99.

Naturalmente la spesa va documentata e deve essere intestata a:

  1. se il disabile è titolare di un proprio reddito superiore ad Euro 2.840,51, il documento di spesa deve essere intestato direttamente a lui stesso;
  2. se il disabile è, invece, nel carico fiscale di un familiare, il documento comprovante la spesa può essere intestato al disabile stesso oppure alla persona della quale risulti a carico.

Detrazione 36%: Modalità e procedure per la richiesta

La legge 23.12.2009 numero 191 – meglio nota come la “finanziaria 2010” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 302 del 30.12.2009, entrata in vigore il 01.01.2010, ha prorogato per l’anno 2010 le agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili che vi eseguano lavori di ristrutturazione.

In particolare, il proprietario di una unità immobiliare, appartenente a qualsiasi categoria catastale, ed anche avente natura rurale, quando intende effettuarvi lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, per beneficiare del menzionato vantaggio fiscale, deve inviare  apposita  comunicazione di inizio lavori,   a mezzo raccomandata A.R., al:

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AGENZIA DELLE ENTRATE, VIA RIO SPARTO N° 21, 65129 PESCARA, utilizzando e compilando il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Alla comunicazione va allegata tutta la documentazione di natura edilizia inerente i lavori a farsi (permesso di costruire, denunzia di inizio attività (DIA), domanda di accatastamento, ricevute ICI).

55%: Calendario adempimenti

detrazione-55

Con apposito software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni potrà essere presentata, con decorrenza 04.01.2010, la comunicazione telematica alla stessa Agenzia degli interventi sul risparmio energetico per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55%.
I provvedimenti ministeriali del 06 maggio 2009 e del 21 dicembre 2009 obbligano all’effettuazione della comunicazione i soggetti che contemporaneamente soddisfano queste 2 condizioni:

  1. proseguiranno nel 2010 e/o negli anni successivi i lavori iniziati prima del 31 dicembre 2009;
  2. hanno sostenuto spese agevolate nel corso dell’anno 2009;

Entro il 31.03.2010 andranno comunicate con la nuova modalità le spese sostenute nel 2009, esclusivamente per interventi iniziati prima del 31.12.2009 e che proseguiranno nel 2010 e/o anche per gli anni successivi.

Entro invece il 31.03.2011 vanno comunicate le spese sostenute nell’anno 2010, ma l’invio va effettuato esclusivamente se i lavori, iniziati prima della fine dell’anno 2010, proseguiranno anche per l’anno o gli anni successivi.

Tasso di interesse legale dal 01 gennaio all’1%

tasso interesse

Il Decreto del Ministero dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15.12.2009, ha disposto la riduzione di 2 punti percentuali della misura degli interessi legali: dal 01.01.2010 infatti gli interessi saranno ridotti dal 3% all’1% .

Il tasso del 3% quindi rimarrà quindi in vigore fino al prossimo 31.12.2009.

La riduzione del tasso avrà conseguenze per i contribuenti anche da punto di vista fiscale in quanto diventerà meno oneroso, rispetto al passato, il ricorso al ravvedimento operoso effettuato per sanare imposte non pagate o pagate solo parzialmente alle scadenze ordinarie.

Si ricorda infatti che i contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono valersi di due forme di regolarizzazione:

  1. ravvedimento breve: i tributi devono essere pagati entro 30 giorni successivi alla scadenza e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali sull’importo non versato, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento compreso, la sanzione del 2,5% applicata al tributo non pagato.
  2. ravvedimento lungo: le imposte vanno pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali cosi come determinati nel ravvedimento breve e alla sanzione pari al 3% dell’importo del tributo .

Moratoria mutui casa: Decorrenza 01 Febbraio 2010

abi

Come annunciato precedentemente, con comunicato del 21.10.2009, l’Associazione bancaria italiana ha esteso, dopo quella effettuata per le piccole e medie imprese, la sospensione delle rate dei muti anche alle famiglie in difficoltà economica.

Si tratta in particolare di non adempiere all’obbligo di pagare le quote interessi sulle rate del mutuo per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 01.02.2010.

Decorsi poi i 12 mesi oppure venendo a cessare le cause delle difficoltà finanziarie, il mutuo riprenderà alle condizioni originarie.

Le somme sospese verranno successivamente richieste nei 5 o 10 anni successivi all’anno 2010, con provvedimento ancora da stabilire.

I soggetti interessati alla moratoria sono i soggetti che:

  1. perdono il lavoro da dipendente a tempo indeterminato
  2. termine del contratto di lavoro dipendente, assimiliato, parasubordianto, a tempo determinato
  3. cessazione dell’attività di lavoro autonomo
  4. morte di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del reddito principale della famiglia
  5. interventi al sostegno al reddito per la sospensione del lavoro o riduzione dell’orario del lavoro per almeno 30 giorni (Cassa integrazione ordinaria e straordinaria).

Gli interessati dovranno dimostrare, molto probabilmente con apposita autocertificazione, di possedere i sopraelencati requisiti, riservandosi successivamente gli istituti di credito di verificare le suddette dichiarazioni.