Il decreto incentivi è in vigore

E’ stato approvato con Dl 40/2010 il decreto incentivi che oltre alle misure a sostegno di particolari settori produttivi contiene disposizioni di notevole importanza, in particolare in materia di:

  1. lotta alle frodi internazionali
  2. riduzione del contenzioso
  3. nuove regole per la notifica di atti ai non residenti.

Ma vediamo un po piu nel particolare questi punti

Lotta all’evasione

Il decreto cerca di prevenire l’evasione prendendo “di mira” alcune particolari operazioni definite:

  1. carosello
  2. cartiere

Dopodichè punta l’attenzione anche sulla fatturazione elettronica, obbligando i soggetti passivi IVA a comunicare, in via telematicamente all’Agenzia delle Entrate,  tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sia in entrata che in uscita con i paesi rientranti nella black list .

Notifiche ai contribuenti residenti all’estero

Stesso discorso per le nuove procedure di notifica di atti all’estero, infatti le notifiche ai contribuenti non residenti si considerano valide solo se effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza estera indicata nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o la sede legale estera risultante dal Registro delle imprese.

Le regole sono valide anche per la notifica delle cartelle di pagamento.

Bonus assunzione c’è tempo fino al 31 MARZO

Scadrà il 31.03.2010 il termine ultimo per presentare in via telematica la comunicazione che attesta il mantenimento del livello occupazionale (Mod- C/IAL) per poter fruire del Bonus Assunzioni.

I datori di lavoro che ntendono beneficiare del bonus dovranno non dimenticare l’invio, questo perchè porterebbe alla decadenza del credito d’imposta dal’anno stesso in cui la comunicazione dovrebbe essere presentata.

Sono interessati alla comunicazione i datori di lavoro che hanno già ottenuto l’accoglimento dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, anche parziale, trasmessa all’Agenzia delle Entrate (MOD. IAL) oppure, in caso di rinnovo della domanda (MOD. R/IAL).

Per i soggeti che non sono stati ammessi al beneficio per gli anni 2008 e 2009 per mancanza di fondi è data la possibilità di presentare dal 01.04.2010 al 20.04.2010 una istanza per il rinnovo utilizzando il MOD R/IAL.

Comune di Roma: Certificati on-line

Anche a Roma come in altri comuni sarà possibile richiedere certificati  on-line, comodamente da casa evitando in questo modo inutile e lunghe code agli sportelli.

I certificati richiesti da casa saranno validi a tutti gli effetti come quelli ritirati presso gli sportelli del Comune di Roma in quanto dotati sia di firma digitale che di timbro comunale.

La procedura nasce dall’intesa tra il Comune di Roma ed il Ministero dell’Interno volta a snellire e semplificare le procedure di carattere burocratico.

Sarà possibile richidere tutti i certificati tranne il certificato di esistenza in vita, con la possibilità di avere certificati sia in carta semplice che in bollo pagando con la carta di credito.

Deceto legge 195/2009 “MILLEPROROGHE”

DECRETO MILLEPROROGHE

Il Decreto Legge numero 195/2009 varato dal nostro Governo ha previsto una serie di proroghe di termini di disposizioni normative, reintroducendo per tale via anche talune disposizioni agevolative, tanto da meritarsi il “soprannome” di “decreto milleproroghe“.

Fra queste, si segnala la reintroduzione della agevolazione fiscale in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

La normativa prevede, in caso di compravendita di terreni da parte dei soggetti aventi diritto sopra indicati, l’applicazione della seguente tassazione:

  1. imposta di registro in misura fissa;
  2. imposta ipotecaria in misura fissa;
  3. imposta catastale pari all’1%.

Rientrano nella agevolazione detta però solo le operazioni di acquisto di fondi rustici effettuati dal 28.02.2010 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del citato Decreto) sino al 31.12.2010, restando escluse la fetta di operazioni di questo tipo compiute dal 01.01.2010 al 27.01.2010 di quest’anno.

Detrazione retta iscrizione corsi per Dottorandi

Anche i “dottorandi” in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi,  unico 2010, potranno usufruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di ricerca.

Ancora in tema di spese per le quali è possibile beneficiare di detrazioni IRPEF, si ricorda, infatti, che l’articolo 15 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917, alla lettera e) ricomprende nel beneficio detto le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli Istituti statali.

Per prassi consolidata, la disposizione detta si applica anche alle spese sostenute per: la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali;

  1. la frequenza di corsi di perfezionamento;
  2. la partecipazione a master assimilabili a corsi universitari;
  3. la frequenza di corsi tenuti presso università straniere.

Ebbene, nell’ambito di applicazione della agevolazione detta, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito debbano essere ricomprese anche le spese sostenute per l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Detrazione spese sanitarie: Qualche piccolo chiarimento

Si allarga il campo delle spese sanitarie a fronte delle quali spetta al contribuente una detrazione IRPEF.

Come è noto, l’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR indica le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% della parte eccedente la somma di € 129,11 delle spese sanitarie sostenute.

Sono considerate “spese sanitarie” al fine della applicazione della detrazione detta, fra le altre,:

  • le spese mediche e di assistenza specifica,
  • le spese chirurgiche,
  • le spese per prestazioni specialistiche,
  • le spese per protesi dentarie,
  • le spese per protesi sanitarie in genere.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9/E del 16.02.2010, in risposta all’interpello di una contribuente la quale, a seguito di una grave forma tumorale e del conseguente ciclo chemioterapico, aveva subito la perdita dei capelli, ha stabilito che è è considerata ricompresa nella categoria di “protesi sanitaria“, l’acquisto della parrucca, in quanto consistente – nel caso di specie – protesi sanitaria, come tale detraibile ai sensi del citato articolo 15 lettera c) del TUIR.

Detrazioni IRPEF per le manutenzioni e ristrutturazioni parti comuni condominiali

Con la risoluzione numero 7/E del 12.02.2010, l’Agenzia delle Entrate ha modificato l’orientamento più volte espresso negli anni scorsi (e confermato con la risoluzione numero 64 del 2007) in tema di detrazioni IRPEF relativamente ai lavori di manutenzione e ristrutturazione da eseguirsi su parti condominiali di edifici adibiti a civili abitazioni.

Fino ad oggi, infatti, venivano considerati “interventi edilizi agevolati“, comportanti detrazioni “IRPEF“, i lavori effettuati con riguardo – non già ad ogni parte ritenuta comune dell’edificio – ma solo ad alcune di esse, come ad esempio, i muri maestri, i tetti, i portoni di ingresso, le scale ed i cortili.

Con la sopra citata Risoluzione 7/E, invece, viene riconosciuta una detrazione “IRPEF” pari al 36%, leggi qui la procedura per beneficiarne, del costo sopportato, per i lavori di ristrutturazione che abbiano ad oggetto tutte le parti ritenute “comuni” in un edificio, secondo l’elencazione contenuta nell’articolo 1117 del codice civile, al quale articolo dunque, ci si deve riportare, per individuare esattamente l’ambito di applicazione del beneficio detto.

Unico 2010 Persone Fisiche: Versione definitiva

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il modello UNICO 2010 Persone Fisiche.

Tra le tente novità introdotte quest’anno troviamo nel quadro RC, redditi di lavoro dipendente e assimilati:

  1. detrazione destinata al personale del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico sul trattamento economico accessorio e,
  2. per i dipendenti del settore privato, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, con aliquota del 10%, sui premi di produttività.

Particolare attenzione va posta al quadro quadro RP (oneri e spese), nel quale sarà possibile usufruire di una detrazione d’imposta del 20%, con ripartizione quinquennale, delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.

Mentre per chi ha acquistato immobili o ha ricevuto in successione immobili con gia una detrazione del 55%, riqualificazione energetica, restante potrà rideterminare le rate. Questa possibilità potrà essere inserita nella sezione V del quadro RP, dove è stata creata un’apposita colonna chiamata “Rideterminazione rate”.

Riconfermate per il 2009 le seguenti detrazioni Irpef del:

  • 19% per l’autoaggiornamento e la formazione dei docenti, e per i servizi di trasporto pubblico
  • 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e l’acquisto di motori a elevata efficienza e variatori di velocità
  • 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Sempre confermata invece la detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido.

Bonus sicurezza 2010

Dal 02.02.2010 è possibile presentare la richiesta di attribuzione del cosiddetto “bonus sicurezza” per il 2010.

Si tratta di quel vantaggio fiscale riconosciuto alle Imprese piccole e medie che svolgono attività di vendita al dettaglio ed all’ingrosso, attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure di rivendita di generi di monopolio, consistente nel credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per l’installazione dei seguenti impianti di sicurezza:

  1. sistemi di pagamento con moneta elettronica;
  2. apparecchi di videosorveglianza;
  3. sistemi di allarme;
  4. inferriate;
  5. porte blindate, infissi e vetri di sicurezza;
  6. casseforti e cassette di sicurezza;
  7. macchinette antifalsari.

Se dopo 18 mesi non si va nella casa acquistata si perde l’agevolazione “prima casa”?

Prima Casa

Proprio su questo tema si è espressa la Corte di Cassazione in relazione ad una causa di un contribuente che non poteva occupare l’abitazione, “prima casa”, per infiltrazioni d’acqua.

Secondo le vigenti leggi, chi acquista una abitazione, anche con pertinenze annesse, e chiede di beneficiare delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, deve dichiarare di essere residente nel Comune ove sono ubicati gli immobili in acquisto, oppure deve impegnarsi a trasferire la propria residenza nel Comune detto entro e non oltre 18 mesi a decorrere dalla data del rogito notarile.

Con sentenza del 27.01.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento chiarendo che perde il beneficio fiscale connesso all’acquisto della prima casa, l’acquirente che non ne entra in possesso entro i detti 18 mesi e motiva questa mancanza lamentando l’inabitabilità dell’immobile a causa di “infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore”.

Detrazione 55% non cumulabile con altre agevolazioni Regionali

Detrazione 55%

Come è già noto, chi effettua lavori di riqualificazione energetica dell’immobile di cui è proprietario può beneficiare di una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 55% delle spese sostenute.

Sul tema, ha di recente preso posizione l’Agenzia delle Entrate, così confermando quanto già contemplato nel Decreto Legislativo 115/2008 (il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica); in sostanza, il contribuente che a partire dal 01.01.2009 ha effettuato lavori di riqualificazione energetica del proprio immobile, se vuole beneficiare della detta detrazione del 55%, non può avvalersi di altre forme di incentivo previste dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali per lo stesso tipo di lavori.

Trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle imprese della grande distribuzione

Con la circolare numero 2/E pubblicata ieri, 25.01.2010, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad esigenze manifestate dall’utenza, ha ritenuto di dover precisare alcuni aspetti in tema di trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle Imprese “GDO” (della Grande Distribuzione Organizzata).

Si ricorda, infatti, che le Imprese di grande distribuzione, in virtù di un provvedimento datato 12.03.2009, sono esonerate dalla emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e possono trasmettere in via telematica i dati sull’incasso giornaliero, riferiti ad ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale.

Con la detta circolare 2/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non solo le Imprese GDO aventi ad oggetto vendita di beni, ma anche quelle aventi ad oggetto la prestazione di servizi possono accedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi, purchè, però, abbiano sia la dimensione che il numero di punti vendita richiesti dalla legge.