Elenco clienti/fornitori invio al 31.10.2011

Dopo l’addio del 2009 ritorna l’Elenco CLIENTI FORNITORI e nello specifico torna la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Infatti con scadenza 31.10.2011 dovranno essere comunicate, in modalità telematica, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a € 3.000 per il periodo d’imposta 2010, cosi è stato stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2010

Il provvedimento chiarisce ch euna volta entrato a regime la scadenza dell’Elenco CLIENTI FORNITORI sarà del 30 Aprile di ogni anno, spiegandoci meglio i soggetti interessati dovranno comunicare sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi (anche nei confronti dei privati) rilevanti ai fini IVA, per importi non inferiori ad € 3.000.

Secondo acconto IRPEF 2010, in scadenza il 30 novembre

SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2010

Scadrà il 30.11.2010 il termine per il versamento del II° acconto delle imposte dovute per il 2010, l’acconto riguarderà sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Esistono 2 metodi di calcolo dell’acconto dovuto sulle tasse:

  • Metodo storico
  • Metodo previsionale

Iniziamo con il dire che l’acconto deve essere versato in 2 rate, la prima 16/6 o il 16/7, con la maggiorazione dello 0,40%, e la seconda entro il 30/11, oppure con un unica rata se l’acconto non supera in totale € 103,00.

Come detto esistono 2 metodi di calcolo che vedremo nel dettaglio.

Metodo storico

Se si sceglie di utilizzare il metodo storico, l’acconto si calcola in base al 99% dell’importo del rigo differenza del modello UNICO 2010, questo sia per l’IRPEF/IRES che per l’IRAP, tenendo sempre in considerazione gli eventuali crediti dell’anno prima che non devono essere considerati al fine del calcolo.

Cioè può capitare che un contribuente finisca l’anno senza dover pagare un saldo di imposta avendo beneficiato di crediti dell’anno precedente.

Quindi bisogna prendere in considerazione il RIGO DIFFERENZA del modello UNICO 2010.

Metodo previsionale

Mentre se si sceglie di utilizzare il metodo previsionale l’acconto dovuto va determinato sulla base di una valutazione di reddito/valore della produzione che si presume di realizzare nell’anno.

Infatti se il contribuente preveda di conseguire una produzione inferiore all’anno passato può scegliere di ridurre l’acconto da versare, ma bisogna considerare che l’importo dovrà essere in totale equivalente al 99% del rigo differenza dell’anno prossimo.

Redditometro, verranno controllati gli effettivi utilizzi dei beni

Con la nuova Manovra correttiva del 2010 sono state apportate delle significanti variazioni al metodo di valutazione utilizzato dal REDDITOMETRO.

Infatti il nuovo Redditometro valuterà le spese del contribuente e non più invece la disponibilità di un determinato bene. La conseguenza di tale novità sarà che l’Amministrazione Finanziaria avrà la possibilità di individuare, grazie ai nuovi coefficienti,  le situazioni in cui i beni vengono intestati alle società, in modo fittizio, ma nella realtà vengono utilizzate effettivamente da persone fisiche nella sfera personale e famigliare.

Come sanare l’errore di compilazione del modello F24

MODELLO F24

Cosa fare se ci si accorge di aver pagato un modello F24 compilato in modo errato?

Ebbene per correggere l’errore di compilazione del modello F24 basta presentare un’ISTANZA all’Agenzia delle Entrate, in carta semplice, spiegando l’errore che si vuole correggere tipo:

  1. errato codice tributo
  2. errato anno d’imposta
  3. errata ripartizione fra più tributi dell’importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo

Il tutto senza applicazione di nessun tipo di sanzione a patto che l’errore nella compilazione del Modello F24 sia di tipo formale e non incida sul totale dell’importo versato.

L’istanza da presentare è molto semplice è può coincidere con quella di seguito riportata:

Detrazione 36% e ritenuta del 10% sui bonifici

Torniamo a parlare del tema delle detrazioni del 36% ed in particolare della ritenuta del 10% che opera la banca o le poste sui bonifici per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e risparmio energetico.

Proprio su questo tema è tornata l’Agenzia delle Entrate che con la circolare 40E/2010 ha chiarito alcuni punti fondamentali.

La ritenuta del 10% è stata introdotta dal DL 78/2010 all’art 25 che è entrato in vigore dal 01.07.2010, proprio da questa data sia le banche che le Poste Italiane effettuano una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti a saldo di interventi che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55%, ristrutturazione o riqualificazione energetica.

Le Banche e la Posta quindi applicheranno una ritenuta del 10% sul bonico verso le aziende e verseranno entro il mese successivo detta ritenuta con mod F24 riportante il codice tributo 1039 e al destinatario del bonifico viene invece rilasciata una certificazione della ritenuta praticata.

Ecoincentivi, tornano gli sconti per l’acquisto di moto, elettrodomestici e cucine

Il Ministero allo Sviluppo Economico ha dato il via libera alle somme stanziate e non utilizzate per i vecchi ecoincentivi prorogandoli nuovamente.

Infatti grazie agli ecoincentivi si potrà acquistare cucine, moto, ma anche elettrodomestici, ad elevata efficienza energetica, beneficiando di una riduzione del prezzo.

Questi fondi sono stati reperiti  da quelle pratiche di richiesta incentivo presentate ma non perfezionate nei termini previsti.

Secondo il Ministero allo Sviluppo Economico le risorse disponibili ammontano a circa € 110 milioni, che potranno essere utilizzate per l’acquisto di:

  1. motocicli,
  2. componenti elettronici ed elettrici
  3. gru a torre per il settore edile,
  4. semirimorchi e rimorchi.
  5. elettrodomestici,
  6. macchine movimento terra,
  7. nautica da diporto,

Bonus Assunzioni: In caso di dimissione del dipendente il bonus potrebbe sopravvivere

L’agenzia delle Entrate torna a parlare del tema del Bonus Assunzioni e lo fa con la risoluzione n. 105/E del 12.10.2010.

Nello specifico la risoluzione chiarisce la casistica delle dimissioni del lavoratore cosi detto “agevolato“.

Per essere più chiari in caso di dimissione del lavoratore per cui il datore di lavoro aveva beneficiato del Bonus Assunzioni, quest’ultimo per non rischiare di dover restituire il credito di imposta già utilizzato e di non poter usufruire del restante, dovrà mantenere come media annua l’incremento occupazionale per almeno tre anni o due per le Pmi.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate: Scadenza imminente

Facciamo un passo indietro, la Finanziaria 2008 ha dato la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili
  • terreni agricoli
  • partecipazioni non quotate possedute al 01.01.2008.

Per quanto riguarda le partecipazioni è bene ricordare che la finanziaria ha previsto solo quelle non in regime di impresa, da parte di:

  1. persone fisiche
  2. società semplici
  3. associazioni professionali
  4. enti non commerciali.

L’iter per la rivalutazione richiedeva oltre alla relazione di un professionista incaricato, l’asseverazione e la perizia giurata di stima che doveva valutare il valore da rivalutare alla data del 01.01.2008, anche il versamento di un’imposta sostitutiva.

Come noto il versamento dell’imposta poteva essere effettuato sia in un’unica soluzione che ratealmente, massimo 3 rate, da effettuarsi con scadenza annuale entro il il 30.06.2008 (successivamente prorogato al 31.10. 2008).

Quindi 02.11.2010 è pertanto l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 01.10.2008., dato che il 31.10.2010 cade di sabato.

Allo stesso modo la Finanziaria del 2010 ha previsto la possibilità anche quest’anno di rivalutare come nel 2008 e pertanto il 02.11.2010 satrà l’ultimo giorno utile per effettuare  la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in base a quanto disposto dalla Finanziaria 2010.

Di seguito un breve schema sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni in base alla FINANAZIARIA 2010.

Bonus energia c’è tempo fino al 11.10.2010

Per tutti i contribuenti che hanno presentato il 730 ricordiamo che fino al 11.10.2010 avranno tempo per inviare telematicamente all’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile, la scheda integrativa con riportati i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica effettuati nel periodo 2009, BONUS ENERGIA

La scheda da inviare telematicamente serve per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 55%.

In linea generale la scheda informativa va presentata da chi ha sostenuto lavori per impianti eco-sostenibili e deve rettificare quanto inizialmente dichiarato all’ENEA, questo però non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata sostenuta la spesa.