Bollo deposito titoli: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con l’entrata in vigore della manovra finanziaria triennale è scattato l’aumento dell’imposta di bollo sul deposito titoli. Al fine di chiarire in merito all’applicazione di tale imposta, l’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri, giovedì 4 agosto del 2011, ha emanato una Circolare, la numero 40/E, nella quale innanzitutto si ricorda come l’imposta di bollo rimanga invariata quando il valore complessivo dei titoli detenuti in portafoglio non supera i 50 mila euro. L’imposta di bollo si applica sul deposito titoli, e quindi per chi ha ad esempio in banca Bot, azioni e/o obbligazioni.

Tasse e comunicazioni di irregolarità

La presentazione della dichiarazione dei redditi, da parte di un contribuente, ed a valere per quel dato anno di imposta, non esonera il contribuente a “rispondere” al Fisco nel caso in cui quest’ultimo poi negli anni successivi chieda di “dimostrare”, ad esempio, che la fruizione di deduzioni e/o detrazioni fiscali è avvenuta a fronte del possesso delle quietanze, delle ricevute, fatture e/o scontrini. Il Fisco quanto rileva maggiori imposte da pagare rispetto alle tasse già versate dal contribuente, non invia subito la cartella di pagamento, ma la cosiddetta comunicazione di irregolarità.

Cartelle esattoriali: la nullità nel caso di invio postale

Si può finalmente tirare un sospiro di sollievo in merito a determinate cartelle esattoriali. Secondo due Commissioni Tributarie, vale a dire quella regionale di Milano e quella provinciale di Lecce, questo strumento fiscale deve essere considerato nullo nel caso di una spedizione via posta e in assenza di intermediazione di un agente per la notifica: in alcuni casi, infatti, Equitalia non aveva provveduto a tali adempimenti, provocando quindi dei pagamenti irregolari. L’ausilio che non deve mai mancare è quello di quattro distinti soggetti, ovvero gli ufficiali addetti alla riscossione, gli agenti della polizia municipale, i messi del comune e tutte le altre figure che sono abilitate dal concessionario.

Tasse e concessioni governative: come pagarle

Ci sono tributi minori, nonché le tasse sulle concessioni governative, che in prevalenza si versano utilizzando degli appositi bollettini di conto corrente postale intestati all’Agenzia delle Entrate. A ricordarlo, attraverso il sito Internet, è proprio l’Amministrazione finanziaria dello Stato, precisando come, ad esempio, si paghino coi bollettini tributi quali le tasse scolastiche nonché quelle per la bollatura e la numerazione dei libri sociali. Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, è possibile reperire l’elenco dei conti correnti per il pagamento delle tasse di concessioni governative con codice Iban.

Controlli fiscali a domicilio: sono una truffa

L’Agenzia delle Entrate, attraverso i propri funzionari, non viene mai a casa dei contribuenti per chiedere di sanare la propria posizione fiscale in merito a presunte verifiche sulle dichiarazioni dei redditi presentate al Fisco. Così come non si presenta alla porta del contribuente per acquisire dati sensibili e/o chiedere di versare importi; né tanto meno chiede denaro. E’ giusto ribadirlo dopo che nei giorni scorsi proprio l’Agenzia delle Entrate ha denunciato, a seguito dell’acquisizione di segnalazioni in merito, lettere-truffa che stanno circolando per ingannare i contribuenti.

Dichiarazione IVA annuale: Possibilità per tutti di inviarla a Febbraio

Con la circolare n. 1 del 25.01.2011 l’Agenzia delle Entrate, proprio per semplificare gli adempimenti IVA, ha dato la possibilità a tutti i contribuenti di poter inviare autonomamente la dichiarazione IVA a Febbraio, cioè non in forma unificata.

Questo è possibile sia che ci siano o no crediti o debiti annuali , esonerando cosi dall’invio della comunicazione annuale dati IVA.

Le nuove regole per la compensazione dei tributi iscritti a ruolo

Oggi Vi illustreremo le nuove regole per la compensazione dei tributi iscritti a ruolo.

Infatti tali novità sono state introdotte a partire dal 01.01.2011 e comportano nuove limitazioni per le compensazioni, nel caso in cui vi siano imposte iscritte a ruolo.

Con la Manovra Correttiva 2010 è sato infatti introdotto il divieto di compensare con modello F24 i crediti relativi alle imposte, fino alla concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte, comprese le somme accessorie, per un ammontare maggiore di € 1.500, questo vale per i tributi iscritti a ruolo per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Detrazione figli a carico in caso di separazione dei coniugi

Oggi parliamo della detrazione IRPEF dei figli a carico

In linea generale la detrazione IRPEF dei figli a carico spetta nella misura del 50% per a coniuge, salvo diverso accordo, per esempio se le spese sostenute per i figli sono state effettuate da un solo coniuge questi potrà beneficiare della detrazione del 100%, allo stesso modo spetta al 100% se l’altro coniuge non possa fruirne per limiti di reddito.

Con la risoluzione n. 143/E del 30.12.2010 l’Agenzia delle Entrate approfondisce il caso in cui i genitori siano separati o divorziati, in questo caso la detrazione IRPEF per figli a carico spetta al coniuge affidatario mentre quando l’affido è congiunto ad entrambi nella misura del 50%.