Tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

Con comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.40 del 18.02.2010 è stato fissato il tasso di interesse dell’8% da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, che non è  il tasso di interessi legale.

Lo stesso risulta del 10 % nel caso di prodotti alimentari deteriorabili.

Il periodo di validità del saggio di interesse riguarda il primo semestre 2010 e l’importo è rimasto invariato rispetto al precedente semestre 01 luglio 2009-31 dicembre 2009.

Si ricorda che il suddetto tasso risulta necessario per calcolare gli interessi di mora da addebitare ai propri clienti diversi dai privati.

Detrazione retta iscrizione corsi per Dottorandi

Anche i “dottorandi” in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi,  unico 2010, potranno usufruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di ricerca.

Ancora in tema di spese per le quali è possibile beneficiare di detrazioni IRPEF, si ricorda, infatti, che l’articolo 15 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917, alla lettera e) ricomprende nel beneficio detto le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli Istituti statali.

Per prassi consolidata, la disposizione detta si applica anche alle spese sostenute per: la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali;

  1. la frequenza di corsi di perfezionamento;
  2. la partecipazione a master assimilabili a corsi universitari;
  3. la frequenza di corsi tenuti presso università straniere.

Ebbene, nell’ambito di applicazione della agevolazione detta, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito debbano essere ricomprese anche le spese sostenute per l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Detrazione spese sanitarie: Qualche piccolo chiarimento

Si allarga il campo delle spese sanitarie a fronte delle quali spetta al contribuente una detrazione IRPEF.

Come è noto, l’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR indica le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% della parte eccedente la somma di € 129,11 delle spese sanitarie sostenute.

Sono considerate “spese sanitarie” al fine della applicazione della detrazione detta, fra le altre,:

  • le spese mediche e di assistenza specifica,
  • le spese chirurgiche,
  • le spese per prestazioni specialistiche,
  • le spese per protesi dentarie,
  • le spese per protesi sanitarie in genere.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9/E del 16.02.2010, in risposta all’interpello di una contribuente la quale, a seguito di una grave forma tumorale e del conseguente ciclo chemioterapico, aveva subito la perdita dei capelli, ha stabilito che è è considerata ricompresa nella categoria di “protesi sanitaria“, l’acquisto della parrucca, in quanto consistente – nel caso di specie – protesi sanitaria, come tale detraibile ai sensi del citato articolo 15 lettera c) del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate si tutela sui crediti verso i contribuenti

L’Agenzia delle Entrate, intervenuta sul tema degli strumenti a tutela del credito, ha stretto le maglie delle misure cautelari applicabili ai danni del contribuente.

Con la circolare 4/E del 15,02,2010, infatti, viene adottata una posizione molto rigida nei confronti di chi è in debito nei confronti del Fisco: è possibile procedere ad iscrizione ipotecaria, su beni immobili od a sequestro conservativo, anche quando sono ancora aperti i termini di risposta ed eventuale adesione ai contenuti di un verbale o di un invito.

La linea dura contro i fenomeni di evasione della riscossione trae origine da quanto disposto dal cosiddetto “decreto anticrisi” (D.L. 185/2008).

Con questa presa di posizione, l’Agenzia delle Entrate vuole dare alle misure cautelari adottabili, il più ampio raggio d’azione possibile per garantirsi la riscossione dei tributi evasi.

Detrazioni IRPEF per le manutenzioni e ristrutturazioni parti comuni condominiali

Con la risoluzione numero 7/E del 12.02.2010, l’Agenzia delle Entrate ha modificato l’orientamento più volte espresso negli anni scorsi (e confermato con la risoluzione numero 64 del 2007) in tema di detrazioni IRPEF relativamente ai lavori di manutenzione e ristrutturazione da eseguirsi su parti condominiali di edifici adibiti a civili abitazioni.

Fino ad oggi, infatti, venivano considerati “interventi edilizi agevolati“, comportanti detrazioni “IRPEF“, i lavori effettuati con riguardo – non già ad ogni parte ritenuta comune dell’edificio – ma solo ad alcune di esse, come ad esempio, i muri maestri, i tetti, i portoni di ingresso, le scale ed i cortili.

Con la sopra citata Risoluzione 7/E, invece, viene riconosciuta una detrazione “IRPEF” pari al 36%, leggi qui la procedura per beneficiarne, del costo sopportato, per i lavori di ristrutturazione che abbiano ad oggetto tutte le parti ritenute “comuni” in un edificio, secondo l’elencazione contenuta nell’articolo 1117 del codice civile, al quale articolo dunque, ci si deve riportare, per individuare esattamente l’ambito di applicazione del beneficio detto.

Tetto massimo indennità di disoccupazione

Con circolare numero 18 del 05.02.2010, l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – ha comunicato il “tetto” massimo applicabile alle indennità di disoccupazione ed agli altri  cosiddetti “trattamenti speciali”

CUD 2010

Per quest’anno, il termine del 28 febbraio – scadenza entro la quale i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare la certificazione cosiddetta CUD, riepilogativa delle somme erogate in favore del dipendente e le relative ritenute d’acconto versate – è prorogato al 01.03.2010, in quanto il 28 cade di domenica.

Si ricorda che nella “Parte A” della certificazione detta (CUD) vanno indicati le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta e gli altri dati fiscale; nella “Parte B“, invece, il CUD deve indicare i dati previdenziali ed assistenziali relativi ai contributi versati all’INPS o all’INPDAP, ed altri dati di natura previdenziale.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente il CUD in duplice copia; è ammessa la trasmissione anche in formato elettronico purchè il datore di lavoro si accerti che il dipendente ha la possibilità di materializzare il documento in forma cartacea.

Le somme ricevute a seguito di transazione per licenziamento sono TASSATE

Il lavoratore che perde il posto di lavoro a causa di licenziamento senza giusta causa e transige la controversia con il datore di lavoro, vede sottoposta a tassazione la somma ottenuta a titolo di risarcimento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 1349 del 25 gennaio 2010, così confermando un principio già più volte espresso in passato.

In sostanza, le somme di danaro versate dal datore di lavoro e percepite dal lavoratore quale risarcimento del danno subito per ingiustificato licenziamento, i compensi percepiti a seguito di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa ed in genere qualunque compenso in danaro versato dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno, rientrano nella categoria dei redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del TUIR.

Bonus sicurezza 2010

Dal 02.02.2010 è possibile presentare la richiesta di attribuzione del cosiddetto “bonus sicurezza” per il 2010.

Si tratta di quel vantaggio fiscale riconosciuto alle Imprese piccole e medie che svolgono attività di vendita al dettaglio ed all’ingrosso, attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure di rivendita di generi di monopolio, consistente nel credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per l’installazione dei seguenti impianti di sicurezza:

  1. sistemi di pagamento con moneta elettronica;
  2. apparecchi di videosorveglianza;
  3. sistemi di allarme;
  4. inferriate;
  5. porte blindate, infissi e vetri di sicurezza;
  6. casseforti e cassette di sicurezza;
  7. macchinette antifalsari.

Scudo fiscale c’è tempo fino al 30 aprile

Scudo Fiscale

Sono stati prorogati al 30.04.2010 i termini previsti per la regolarizzazione delle posizioni inerenti l’emersione delle attività detenute all’estero.

Come è noto, secondo quanto stabilito dal D.L. 194/2009, perdenunciare” attività finanziarie compiute in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale alla data del 31.12.2008, il contribuente deve versare una imposta straordinaria e compiere e una serie di adempimenti richiesti dalla normativa in materia, per ottenere il rimpatrio o comunque la regolarizzazione delle attività stesse.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, in data 29.01.2010, ha spostato, come detto, al 30.04.2010, il termine ultimo entro il quale è possibile portare alla luce le attività finanziarie e patrimoniali detenute al di fuori del Territorio dello Stato Italiano o comunque esportate all’estero.

Oltre alla proroga dei termini, è stata anche modificata l’aliquota dell’imposta straordinaria a versarsi che, dunque, sarà pari:

Se dopo 18 mesi non si va nella casa acquistata si perde l’agevolazione “prima casa”?

Prima Casa

Proprio su questo tema si è espressa la Corte di Cassazione in relazione ad una causa di un contribuente che non poteva occupare l’abitazione, “prima casa”, per infiltrazioni d’acqua.

Secondo le vigenti leggi, chi acquista una abitazione, anche con pertinenze annesse, e chiede di beneficiare delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, deve dichiarare di essere residente nel Comune ove sono ubicati gli immobili in acquisto, oppure deve impegnarsi a trasferire la propria residenza nel Comune detto entro e non oltre 18 mesi a decorrere dalla data del rogito notarile.

Con sentenza del 27.01.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento chiarendo che perde il beneficio fiscale connesso all’acquisto della prima casa, l’acquirente che non ne entra in possesso entro i detti 18 mesi e motiva questa mancanza lamentando l’inabitabilità dell’immobile a causa di “infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore”.

Detrazione 55% non cumulabile con altre agevolazioni Regionali

Detrazione 55%

Come è già noto, chi effettua lavori di riqualificazione energetica dell’immobile di cui è proprietario può beneficiare di una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 55% delle spese sostenute.

Sul tema, ha di recente preso posizione l’Agenzia delle Entrate, così confermando quanto già contemplato nel Decreto Legislativo 115/2008 (il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica); in sostanza, il contribuente che a partire dal 01.01.2009 ha effettuato lavori di riqualificazione energetica del proprio immobile, se vuole beneficiare della detta detrazione del 55%, non può avvalersi di altre forme di incentivo previste dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali per lo stesso tipo di lavori.

Trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle imprese della grande distribuzione

Con la circolare numero 2/E pubblicata ieri, 25.01.2010, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad esigenze manifestate dall’utenza, ha ritenuto di dover precisare alcuni aspetti in tema di trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle Imprese “GDO” (della Grande Distribuzione Organizzata).

Si ricorda, infatti, che le Imprese di grande distribuzione, in virtù di un provvedimento datato 12.03.2009, sono esonerate dalla emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e possono trasmettere in via telematica i dati sull’incasso giornaliero, riferiti ad ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale.

Con la detta circolare 2/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non solo le Imprese GDO aventi ad oggetto vendita di beni, ma anche quelle aventi ad oggetto la prestazione di servizi possono accedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi, purchè, però, abbiano sia la dimensione che il numero di punti vendita richiesti dalla legge.

Regime IVA per posti barca

Con Risoluzione del 19.01.2010, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al regime IVA da applicare alla locazione di spazi di mare per “parcheggio” di natanti.

Nell’interpello che ha sollecitato l’intervento della Agenzia con la Risoluzione detta, una società avente ad oggetto la gestione di pontili galleggianti affermava che quando un ente concede ad un privato un bene del demanio marittimo (spazio di mare) per una finalità (parcheggio barca) prevedendosi il pagamento di un prezzo, si compie una attività commerciale;detta attività – se effettuata per una durata di tempo determinata – è assimilabile alla locazione di beni immobili e quindi esente dall’IVA, affermava la società che ha posto l’interpello in questione, confortata in queste conclusioni dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 6138 del 2009.

Sul tema, invece, con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che va richiamato quanto espresso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 03.03.2005 (causa numero 428/02):