Redditometro, verranno controllati gli effettivi utilizzi dei beni

Con la nuova Manovra correttiva del 2010 sono state apportate delle significanti variazioni al metodo di valutazione utilizzato dal REDDITOMETRO.

Infatti il nuovo Redditometro valuterà le spese del contribuente e non più invece la disponibilità di un determinato bene. La conseguenza di tale novità sarà che l’Amministrazione Finanziaria avrà la possibilità di individuare, grazie ai nuovi coefficienti,  le situazioni in cui i beni vengono intestati alle società, in modo fittizio, ma nella realtà vengono utilizzate effettivamente da persone fisiche nella sfera personale e famigliare.

Come sanare l’errore di compilazione del modello F24

MODELLO F24

Cosa fare se ci si accorge di aver pagato un modello F24 compilato in modo errato?

Ebbene per correggere l’errore di compilazione del modello F24 basta presentare un’ISTANZA all’Agenzia delle Entrate, in carta semplice, spiegando l’errore che si vuole correggere tipo:

  1. errato codice tributo
  2. errato anno d’imposta
  3. errata ripartizione fra più tributi dell’importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo

Il tutto senza applicazione di nessun tipo di sanzione a patto che l’errore nella compilazione del Modello F24 sia di tipo formale e non incida sul totale dell’importo versato.

L’istanza da presentare è molto semplice è può coincidere con quella di seguito riportata:

Detrazione 36% e ritenuta del 10% sui bonifici

Torniamo a parlare del tema delle detrazioni del 36% ed in particolare della ritenuta del 10% che opera la banca o le poste sui bonifici per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e risparmio energetico.

Proprio su questo tema è tornata l’Agenzia delle Entrate che con la circolare 40E/2010 ha chiarito alcuni punti fondamentali.

La ritenuta del 10% è stata introdotta dal DL 78/2010 all’art 25 che è entrato in vigore dal 01.07.2010, proprio da questa data sia le banche che le Poste Italiane effettuano una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti a saldo di interventi che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55%, ristrutturazione o riqualificazione energetica.

Le Banche e la Posta quindi applicheranno una ritenuta del 10% sul bonico verso le aziende e verseranno entro il mese successivo detta ritenuta con mod F24 riportante il codice tributo 1039 e al destinatario del bonifico viene invece rilasciata una certificazione della ritenuta praticata.

Elenchi Black List in scadenza il 02.11.2010

Siamo oramai giunti alla scadenza del primo invio degli elenchi per la comunicazione delle operazioni con i paesi facenti parte della cosi detta Black List . La comunicazione riguarderà le operazioni effettuate nei mesi compresi tra luglio e settembre 2010 e saranno divisi in trimestrali, unica comunicazione, e mensili, tre comunicazioni una per ogni mese.

Saranno obbligati alla comunicazione per le operazioni della Black List tutti i soggetti passivi IVA italiani (imprese e professionisti) che effettuano operazioni con soggetti passivi (imprese o professionisti) con sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi c.d. “Black List” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

Le operazioni da comunicare saranno :

cessioni di beni;

– prestazioni di servizi rese

– acquisti di beni;

– prestazioni di servizi ricevute.

Mentre da icordare che devono essere esclusi dall’elenco Black List i contribuenti privati.

I dati da comunicare saranno:

  • cognome e nome,
  • data e stato estero di nascita,
  • indirizzo del domicilio fiscale.

Questi per le persone fisiche e ditte individuali

  • acquisti per i quali si e’ operato il reverse charge (o l’integrazione della fattura ricevuta).
  • Note di variazione (Note di accredito) vanno detratte dalle operazioni attive o passive se afferenti il medesimo periodo
  • i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA.

Bonus Assunzioni: In caso di dimissione del dipendente il bonus potrebbe sopravvivere

L’agenzia delle Entrate torna a parlare del tema del Bonus Assunzioni e lo fa con la risoluzione n. 105/E del 12.10.2010.

Nello specifico la risoluzione chiarisce la casistica delle dimissioni del lavoratore cosi detto “agevolato“.

Per essere più chiari in caso di dimissione del lavoratore per cui il datore di lavoro aveva beneficiato del Bonus Assunzioni, quest’ultimo per non rischiare di dover restituire il credito di imposta già utilizzato e di non poter usufruire del restante, dovrà mantenere come media annua l’incremento occupazionale per almeno tre anni o due per le Pmi.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate: Scadenza imminente

Facciamo un passo indietro, la Finanziaria 2008 ha dato la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili
  • terreni agricoli
  • partecipazioni non quotate possedute al 01.01.2008.

Per quanto riguarda le partecipazioni è bene ricordare che la finanziaria ha previsto solo quelle non in regime di impresa, da parte di:

  1. persone fisiche
  2. società semplici
  3. associazioni professionali
  4. enti non commerciali.

L’iter per la rivalutazione richiedeva oltre alla relazione di un professionista incaricato, l’asseverazione e la perizia giurata di stima che doveva valutare il valore da rivalutare alla data del 01.01.2008, anche il versamento di un’imposta sostitutiva.

Come noto il versamento dell’imposta poteva essere effettuato sia in un’unica soluzione che ratealmente, massimo 3 rate, da effettuarsi con scadenza annuale entro il il 30.06.2008 (successivamente prorogato al 31.10. 2008).

Quindi 02.11.2010 è pertanto l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 01.10.2008., dato che il 31.10.2010 cade di sabato.

Allo stesso modo la Finanziaria del 2010 ha previsto la possibilità anche quest’anno di rivalutare come nel 2008 e pertanto il 02.11.2010 satrà l’ultimo giorno utile per effettuare  la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in base a quanto disposto dalla Finanziaria 2010.

Di seguito un breve schema sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni in base alla FINANAZIARIA 2010.

Bonus energia c’è tempo fino al 11.10.2010

Per tutti i contribuenti che hanno presentato il 730 ricordiamo che fino al 11.10.2010 avranno tempo per inviare telematicamente all’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile, la scheda integrativa con riportati i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica effettuati nel periodo 2009, BONUS ENERGIA

La scheda da inviare telematicamente serve per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 55%.

In linea generale la scheda informativa va presentata da chi ha sostenuto lavori per impianti eco-sostenibili e deve rettificare quanto inizialmente dichiarato all’ENEA, questo però non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata sostenuta la spesa.

Agenzia Entrate, INPS e Equitalia unite per la lotta all’evasione

Per condurre sempre più efficacemente la lotta alla evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Equitalia per la prima volta, hanno deciso di operare di comune accordo.

E’ quanto è stato stabilito nell’incontro tenutosi a Roma il 21.04.2010 tra i maggiori esponenti a livello nazionale dei due Enti impositori e dell’Equitalia, al quale hanno partecipato anche i direttori regionali.

In sostanza, l’obiettivo è quello di incrementare gli strumenti di controllo a disposizione della Agenzia delle Entrate e dell’INPS a livello locale, affinchè questi Enti possano agire, in prima battuta, prevenendo l’intervento dell’Agente della riscossione, verificando se si tratta di situazioni – sia pure gravi – di ritardi, mancanze, errori da parte del contribuente che possono essere comunque sanate anche se sanzionate, oppure si è di fronte a fenomeni di evasione vera e propria.

Cartelle pazze: Buone notizie per i contribuenti

Una buona notizia per i numerosi contribuenti vittime delle cosiddette “cartelle pazze“.

Per evitare procedure giudiziarie lunghe, basate su cartelle esattoriali palesemente errate, il 05.10.2009, il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con il Comune di Roma e l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, una convenzione che prevede lo scambio di informazioni diretto tra l’Equitalia ed i Giudici di Pace, da attuarsi in via telematica.

In tale modo, l’Equitalia può verificare quali sono tutti le procedure pendenti presso il Giudice di Pace; quindi, fatti gli opportuni controlli, può segnalare con trasparenza al Giudice stesso, “autoincolpandosi”, quali procedure esecutive sono state iniziate nei confronti dei cittadini a fronte di cartelle non corrette; in questo modo si può procedere alla estinzione delle procedure dette senza attendere i tempi lunghi della sentenza e senza ulteriori aggravi di spesa per l’utente; ulteriore vantaggio sta nel fatto che si snellisce così il lavoro dei giudici che possono dedicarsi con maggiore celerità alle procedure che hanno effettivamente bisogno della loro sentenza.

Dichiarazioni INTRA per enti non commerciali ed agricoltori

Gli Enti non commerciali (ENC) e gli agricoltori non soggetti ad IVA, per le dichiarazioni cosidette INTRA 12 e INTRA 13, dovranno d’ora in avanti utilizzare un nuovo modello, predisposto e messo a disposizione degli utenti dalla Agenzia delle Entrate.

Il modello INTRA 12 va presentato ogni mese per riepilogare gli acquisti di beni e servizi intracomunitari riferiti al mese precedente; il modello INTRA 13 va presentato:

  1. prima di effettuare un acquisto di beni e servizi intracomunitari per dichiarare l’ammontare dell’operazione;
  2. per dichiarare gli acquisti complessivamente effettuati nell’anno.I nuovi modelli da utilizzare per le dichiarazioni dette sono stati approvati dal Direttore della Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 aprile 2010.

Studi di Settore: Obbligo del contraddittorio

Con circolare n.19/e del 14.04.2010 dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che in caso di accertamento motivato sulla base delle risultanze degli studi di settore senza essere stato attivato  il preventivo contraddittorio con il contribuente, la pretesa del tributo deve essere abbandonata.

Viene inserita in primo piano la necessità quindi del  confronto preventivo con il contribuente, anche alla luce di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), che confermano sostanzialmente l’orientamento dell’Agenzia già espresso in precedenti documenti di prassi (v.si circ. n. 5/2008).

Tanto premesso, in caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risulteranno “viziati”, pertanto gli uffici dell’Agenzia abbandoneranno tutti i relativi contenziosi “sospesi”.

Nel caso in cui nell’atto di accertamento manchino le ragioni esposte dal contribuente non si produrrà la nullità dell’atto, a patto che le stesse risultino dai verbali del contraddittorio.