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Antiriciclaggio, come comunicare il superamento delle soglie di tracciabilità

Come ben noto, a partire dallo scorso 1 febbraio 2012 sono diventate definitivamente operative le sanzioni previste dal d. lgs. 231/07 relative ai trasferimenti di denaro sopra la soglia. Chi pertanto non rispetta quanto previsto dalla normativa, rischia una penale pari al 40% dell’importo trasferito, con possibilità di riduzione proporzionale nell’ipotesi in cui la movimentazione superi i 50 mila euro, da suddividersi tra le parti che commettono l’infrazione. A ciò occorre aggiungere una sanzione (di norma dal 3% al 30%) a carico del professionista che omette la comunicazione della violazione.

Ma come comportarsi nell’ipotesi in cui si sia involontariamente superata la soglia? La strada più consigliabile è quella di ricorrere all’istituto dell’oblazione, che permetterà la riduzione della sanzione, oltre a evitare le spese del procedimento. L’istituto non è comunque usufruibile dai professionisti, che in caso di mancata comunicazione andranno comunque incontro alla piena applicazione della sanzione, con un minimo di 3 mila euro.

Ecco allora che diventa indispensabile conoscere dettagliatamente le modalità di comunicazione della violazione. La comunicazione può essere infatti effettuata anche in carta libera, attraverso raccomandata A/R, da indirizzarsi alla competente ragioneria territoriale dello Stato, senza assoggettamento a riservatezza.

Nella comunicazione andrà trascritta la generalità del soggetto che ha commesso l’infrazione (o dei soggetti, in caso di infrazione da più parti), e le circostanze nelle quali è stata riscontrata la contravvenzione di quanto disposto dall’art. 49, comma 1, del d.lgs. 231/07.

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