Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha messo in evidenza il trattamento fiscale che deve essere riservato a una situazione particolare: in effetti, quando un piccolo imprenditore deve avvalersi di un responsabile tecnico a causa della sua inadeguata certificazione per quel che concerne la normativa sulla sicurezza degli impianti, la collaborazione stessa deve essere coordinata in maniera opportuna. Il rapporto tra i due soggetti non è di tipo occasionale, ma necessario all’esecuzione del lavoro in questione e proprio per questo ragione la conseguente attività va assoggettata all’Irap. Ma chi sono esattamente i piccoli imprenditori? La loro definizione ci viene fornita dall’articolo 2083 del Codice Civile, il quale li identifica come i coltivatori diretti del fondo, ma anche i piccoli commercianti e gli artigiani, senza dimenticare chi si avvale della propria famiglia per il lavoro.
Secondo una parte della giurisprudenza, anche questa figura professionale deve scontare l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, in quanto la sua attività può essere considerata come “autonomamente organizzata” (uno dei requisiti richiesti appunto dal tributo). Perfino la Corte di Cassazione ha ampliato il concetto dell’autonoma organizzazione ai piccoli imprenditori, come si può evincere da alcune sue sentenze; la Corte Costituzionale si è invece mostrata più prudente, precisando che per verificare questi presupposti sono necessari diversi approfondimenti dal punto di vista giurisprudenziale.
La pronuncia della Ctr triestina si è resa necessaria dopo un giudizio identico da parte del tribunale, visto che il soggetto ricorrente, un artigiano edile che svolgeva la professione di elettricista, era convinto di svolgere attività d’impresa non assoggettabile a imposta. L’Agenzia delle Entrate ha visto riconosciute le proprie ragioni: in particolare, il sistema informativo Serpico (così come anche gli studi di settore relativi al settore) aveva rilevato come l’impresa in questione avesse beneficiato di collaborazioni di tipo non occasionale, nonostante l’artigiano abbia più volte ripetuto di non essersi mai avvalso del lavoro altrui.