La risoluzione 129/E dell’Agenzia delle Entrate risale ormai a quattro giorni fa, ma il suo contenuto merita un ampio approfondimento: in effetti, si tratta del documento che la nostra amministrazione finanziaria ha pubblicato per rendere nota l’istituzione del contributo Acim (Anticipazione Contributo di Ingresso Mobilità), una causale molto importante in ambito previdenziale e da sfruttare nell’ambito della compilazione del modello F24. Come bisogna adeguarsi in questo senso? La causale in questione dovrà essere elencata all’interno della sezione “Inps”, più precisamente nel campo destinato ai contributi, nel campo in cui vengono elencati gli importi a debito versati. Altri elementi importanti da segnalare in tal senso sono il codice della sede competente per quel che concerne l’ente previdenziale e il periodo di riferimento.
Si tratta in pratica di una esecuzione effettiva di quanto stabilito tre anni e mezzo fa dalle stesse Entrate e dall’Inps: in quell’occasione, infatti, si è deciso di regolare in maniera adeguata il servizio di riscossione, predisponendo l’F24 per il pagamento dei contributi coinvolti in questo caso. Un importante spunto viene direttamente da un testo normativo, la Legge 223 del 1991 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive europee”), il cui articolo 4 mette in luce come la procedura di mobilità debba avvalersi della copia della ricevuta relativa al pagamento all’Inps stesso.
L’importo in questione, inoltre, deve essere pari al totale del trattamento massimo mensile dell’integrazione di salario, moltiplicando poi il tutto per il numero di lavoratori che vengono considerati in eccesso. In effetti, quando un dipendente viene posto in mobilità, l’azienda per cui lavora deve versare alla gestione degli interventi assistenziali una cifra che è pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità. In questo caso, sono possibili delle dilazioni con trenta rate a cadenza mensile. La somma, infine, può essere ridotta del 50% nel caso di una dichiarazione di eccedenza che è stata oggetto di un accordo tra i sindacati.