In questi giorni stiamo riscontrando quanto sia ricca di scadenze la due giorni tra il 15 e il 16 dicembre. Vediamo oggi in che modo queste giornate possano riguardare l’accertamento delle minusvalenze sulle partecipazioni.
Stando a quanto previsto dall’attuale disciplina fiscale, entro il 15 dicembre dovrà aver luogo la comunicazione dei soggetti Ires relativa alle minusvalenze e alle differenze negative, di entità superiore alla soglia dei 50 mila euro, che derivino da operazioni su azioni o su altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni distinte, sui mercati regolamentati italiani, o su quelli stranieri, da inviare sulla base di quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi e del provvedimento successivo dell’Agenzia delle Entrate, datato 29 marzo 2007.
L’attuale ordinamento fiscale prevede infatti che l’invio della comunicazione di cui sopra vada effettuato entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative predette sono state realizzate, attraverso la consegna o la spedizione – tramite raccomandata con ricevuta di ritorno – alla Direzione regionale competente per territorio.
Sempre in data odierna, scade il termine per trasmettere alla competente autorità di vigilanza il rpospetto riassuntivo degli infortuni verificatisi nel corso del mese di novembre, e che hanno comportato un’assenza del lavoro di almeno tre giorni. La comunicazione è a cura del titolare, e deve essere effettuata anche in caso di assenza di infortuni.
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