Una delle ultime sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Puglia rappresenta un ottimo punto di riferimento per chi ha a che fare ogni giorno con le cartelle di pagamento: in effetti, come ha stabilito la stessa Ctr, gli obblighi relativi a una motivazione che sia congrua e ben comprensibile sono validi anche per le cartelle in questione, in particolare nell’ipotesi in cui non vi sia stata una preventiva notifica dell’avviso di accertamento fiscale. Questo vuol dire, in estrema sintesi, che per la motivazione di una iscrizione a ruolo di una maggiore imposta non basta affermare che il sistema centrale si è reso responsabile di un calcolo relativo al minor credito d’imposta, ma è sempre necessario che la cartella abbia una illustrazione chiara sulle ragioni della pretesa tributaria. Questa specifica pronuncia si era resa necessaria a seguito di una controversia tra una società a responsabilità limitata e la nostra amministrazione finanziaria.
In pratica, un controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi di sei anni fa aveva prodotto come conseguenza l’iscrizione a ruolo di una maggiore Imposta sul Valore Aggiunto e di una maggiore Irpef, richieste esplicitamente dalla stessa Agenzia delle Entrate, nel primo caso per un nuovo calcolo, nel secondo per un omesso versamento. La società si era quindi impegnata nello scongiurare la lite fiscale e nel provvedere ad annullare la cartella di pagamento in questione, presentando, tra gli altri documenti, anche gli F24, in modo da far comprendere il regolare pagamento delle ritenute Irpef.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso della società ed è per questo motivo che la questione è finita di fronte alla Ctr pugliese. Quest’ultima ha ritenuto fondato il ricorso stesso, precisando che le motivazioni dell’ufficio per la pretesa fiscale erano del tutto immotivate, visto che il contribuente coinvolto deve sempre conoscere le ragioni alla base di queste scelte con prove e argomentazioni fondate.
2 thoughts on “Cartelle di pagamento, novità giuridiche sulle motivazioni”