Parliamo oggi di studi di settore e, in particolar modo, di quali sono le sanzioni per l’omessa presentazione di tale documento, anche alla luce della recente manovra.
In particolare, le sanzioni sono di due tipologie. Se si è omessa la presentazione prevista dal d.lgs. 471/1997, art. 8, co. 1, la sanzione è stabilita in misura fissa e, pertanto, non risulta esser elegata ad alcun parametro variabile. L’applicazione della sanzione avverrà per una misura massima pari a 2.065,83 euro in caso di omessa presentazione del modello degli Studi da integrare al Modello Unico, o attraverso una dichiarazione integrativa (anche a seguito di un invito formale da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Tale nuova sanzione si applica per tutte le violazioni commesse a partire dal 6 luglio 2011 (cioè dall’entrata in vigore del d.l. 98/2011) e pertanto, in termini concreti, a partire dalle dichiarazioni che si riferiscono all’anno 2010, che devono essere presentate entro il 30 settembre 2011.
Diverse sono invece le sanzioni per l’omessa presentazione di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs 471/1997, secondo cui la sanzione è variabile, in relazione al maggior reddito, alla maggiore imposta sul valore aggiunto e al maggior imponibile accertato. La sanzione minima è pari al 100% sul maggior valore accertato, mentre quella massima è pari al 200% dello stesso, laddove a seguito della corretta applicazione degli studi, il maggior valore accertato superi il limite del 10% di quanto dichiarato. Per evitare tale sanzione, è possibile effettuare una dichiarazione integrativa laddove il contribuente si sia dimenticato di presentare il modello suddetto.
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