Le scadenze di metà e di fine mese assorbono la maggior parte delle attenzioni degli operatori di settore. Occorre tuttavia ricordarsi che il mese di settembre è caratterizzato anche da scadenze intermedie tra questi due estremi, che è bene ricordarsi di annotare nel calendario, qualora siano di interesse per le rispettive attività professionali.
Iniziamo pertanto con il ricordare che mercoledì 21 settembre scade il versamento per il pagamento tardivo delle accise non versate entro il 16 settembre. Il pagamento avverrà con pagamento aggiuntivo di un’indennità di mora di 2 punti percentuali, e consentirà in tal modo di evitare l’aggravio di maggiori oneri che verranno invece applicati nel caso di inosservanza di questa possibilità di ravvedimento straordinario.
Ancora, nella stessa data, è previsto il termine per il pagamento tardivo dell’imposta sul consumo di energia elettrica non versata nella stessa data del 16 settembre. Così come sopra, anche in questo caso ricordiamo che è necessario pagare tardivamente l’energia elettrica tenendo in considerazione l’applicazione della mora di 2 punti percentuali sull’importo originario.
Per quanto concerne gli estremi normativi, ricordiamo che per eventuali approfondimenti circa il pagamento tardivo è possibile consultare il d. lgs. 504/95, art. 3.
Evidenziamo, per quanto ovvio, l’importanza di poter regolarizzare tali posizioni fiscali entro e non oltre tale data, al fine di poter celermente provvedere a un pareggio della propria morosità con il fisco, a un costo che è tutto sommato molto limitato: il pagamento del 2% di interessi di mora permetterà di evitare ulteriori accertamenti e conseguenti aggravi ben più significativi.
Vi ricordiamo che tutti i dati contemplati nel presente articolo sono suscettibili di potenziali variazioni nei momenti successivi a quelli di redazione del post. Vi invitiamo pertanto a verificare la validità di tali elementi, e in particolar modo l’esattezza delle scadenze, prima di procedere ai pagamenti. Nessuna responsabilità può essere attribuita al contenuto – pur verificato da fonti ufficiali – a Fiscale Web.