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Ristrutturazioni edilizie: le novità sulle detrazioni residue

Che cosa succede nel caso di una cessione immobiliare e di una detrazione fiscale ancora da sfruttare per quel che riguarda una ristrutturazione? Questa casistica viene contemplata dalla recente manovra di Ferragosto: nello specifico, la residua detrazione dell’Irpef potrà seguire due percorsi, l’utilizzo da parte del venditore stesso o il trasferimento all’acquirente. L’articolo in questione del testo è andato dunque a rimodellare gli interventi di recupero edilizio che finora erano vigenti nel nostro paese. Un’altra legge a cui fare riferimento è ovviamente la 449 del 1997, quella che ha introdotto appunto la detrazione tributaria per le spese di ristrutturazione; finora ci si è sempre comportati in una certa maniera, vale a dire rispettando un limite di spesa (77.468 euro) e sfruttando la soluzione della rate annuali fino a un massimo di dieci.

Con la nuova manovra, la vendita immobiliare sarà collegata ancora una volta alle detrazioni, ma con i due scenari delineati in precedenza. Il cambiamento è piuttosto importante e bisognerà tenerne conto nelle operazioni future. In effetti, fino ai giorni nostri la scelta era praticamente scontata in caso di vendita di un edificio, dato che le detrazioni non usate sono sempre andate a vantaggio dell’acquirente per quel che concerne gli ultimi periodi d’imposta, mentre ora l’agevolazione potrebbe essere una peculiarità anche di chi vende.

Quali sono state, nel dettaglio, le modifiche al testo normativo? Il nuovo articolo uno della legge 449 del 1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”) ha subito una trasformazione nel suo settimo comma: le parole “non utilizzate in tutto o in parte” non saranno più presenti, ma si utilizzerà un’altra formula, ovvero “possono essere utilizzate”. Inoltre, fondamentale è anche la modifica apportata alla legge 289 del 2002 (la legge finanziaria del 2003) con una nuova locuzione che suona molto sibillina: “le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all’acquirente persona fisica”.

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