Quando si tratta di parlare di perdite su crediti e svalutazioni, l’applicazione degli Ias non porta come conseguenza immediata all’evasione fiscale: secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano, infatti, le operazioni in questione rispondono in bilancio a tali principi per quelle imprese che hanno adottato gli standard internazionali già a partire dal 2005. Il caso preso in esame, quello di una banca che ha provveduto ad applicare gli Ias in maniera coerente, deve dar luogo a due fattispecie. Anzitutto, vi deve essere il diritto a dedurre le perdite su crediti nei confronti dei debitori in procedura concorsuale, il quale non diventa poi un obbligo di svalutazione.
Inoltre, la svalutazione integrale del credito stesso non consente alle Entrate di rilevare una perdita. Tra l’altro, in uno scenario simile non è nemmeno possibile che le perdite relative alla cessione dei crediti sia deducibile, nell’ipotesi di un passaggio di rischi e benefici alla controparte.
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