I lavori dati in appalto per l’eliminazione delle barriere architettoniche godono dell’imposta sul valore aggiunto agevolata (Iva), al 4%, anziché l’aliquota ordinaria al 20%. A ricordarlo, attraverso il proprio sito Internet, è l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare altresì come fino alla data del 31 dicembre del 2012, salvo eventuali ed ulteriori proroghe, le spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche siano detraibili. La detrazione, in particolare, cade tra quelle per le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ragion per cui l’agevolazione rientra nel cosiddetto bonus 36%, ovverosia la detrazione Irpef del 36%.
In questo modo si agevolano le spese da sostenere per garantire alle persone portatrici di handicap grave la mobilità interna ed esterna.
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