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Multe e cartelle esattoriali: le doppie scadenze

Un caso particolare che si può verificare quando si riceve una cartella esattoriale per il pagamento di una multa è quello della cosiddetta “doppia scadenza”: in pratica, la data di consegna e quella del timbro di spedizione non coincidono. In questo caso, il verbale va considerato come tempestivo, ma la sanzione in questo modo si prescrive in maniera irrevocabile. Come comportarsi allora? Il principale riferimento normativo è contenuto nell’articolo 201 del Codice della Strada (il Decreto legislativo 285 del 1992), il quale stabilisce che il verbale deve essere notificato al trasgressore entro 150 giorni dall’accertamento.

La tempestività, però, si deduce dalla data di consegna della cartella alla posta per la successiva spedizione. Quindi, vale la regola dello sdoppiamento temporale, dato che per il soggetto che ha notificato la multa è valida la data di consegna all’ufficio, mentre per il soggetto destinatario conta la data di ricezione della stessa.

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