La finanziaria 2008, legge 244/2007 art. 1 comma 91, ha riaperto i termini per le rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.
Il vantaggio è grande infatti, grazie ad una perizia da parte di un professionista abilitato e individuato dagli articoli 5 e 7 della legge 448/01, si da la possibilità di pagare solo il 2% per le rivalutazioni di partecipazioni non qualificate ( < 20% capitale) e il 4 % per le rivalutazioni di terreni e di partecipazioni qualificate (>20% capitale).
La perizia deve essere riferita alla data del 01 Gennaio 2008 e il termine per il deposito e versamento dell’imposta sostitutiva è il 30 Giugno 2008, nel caso di versamento in un unica soluzione, oppure se si deciderà di versare in 3 rate il 30 giugno 2008 si verserà solo laprima e le altre rate si verseranno il 30 giugno 2009 la seconda e 30 giugno 2010 la terza.
La rivalutazione puo convenire per esempio quando si ha il caso delle partecipazioni che sono arrivate per donazione o per successione a quello delle partecipazioni qualificate al caso dei terreni che sono stati acquistati e che vengono rivenduti nel periodo di cinque anni.
Fonte: Sole 24 Ore
buono
Ns caso:
Terreno edificabile ricevuto per donazione in giugno 2006 siano stati contattati per alla vendita dello stesso
possiamo rivalutare al 4% il valore fino al prezzo di vendita, anche se non sono trascorsi 5 ???
i 5 anni sono un vincolo
E’ corretto alienare la partecipazione il 20 giugno ed effettuare il giuramento della perizia il 30/6 così come il versamento della 1a rata di imposta sostitutiva?
non puoi fare una perizia su una bene non piu in tuo possesso
prima fai la perizia e poi l’alieni