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Irap 2011: dichiarazione, i contribuenti esonerati

Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta sono esonerati dalla dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). A ricordarlo, attraverso il proprio sito Internet, è l’Agenzia delle Entrate aggiungendo che, allo stesso modo, sono esonerati dalla dichiarazione Irap anche i produttori agricoli che hanno annualmente un giro d’affari che non supera i 7.000 mila euro; inoltre, ai fini dell’esonero dalla dichiarazione Irap, i produttori agricoli devono essere esonerati dagli adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), non devono svolgere altre attività rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), e non devono aver rinunciato al regime di esonero. Niente dichiarazione Irap, inoltre, anche per quei contribuenti, esercenti attività d’impresa, di arti e di professioni, che hanno aderito o posseggono i requisiti per rientrare nel cosiddetto regime fiscale dei minimi.

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