Esenti da imposta anche i trasferimenti di azioni e quote di partecipazione in società
Riporto uno nota dell’Agenzia delle Entrate, molto importante a mio avviso, per chi a seguito del decreto 262/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 286/2006) con cui è stata reintrodotta, nel nostro sistema tributario, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, aveva bloccato il trasferimento di azienda o le partecipazioni di società.
Questo riguarda bene o male tutti quei contribuenti che vorrebbero vedere il proprio lavoro (azienda) lasciata in “eredità” al coniuge ma dato che la legge non prevedeva esenzioni in questo caso avevano bloccato il trasferimento.
Speighiamoci un po meglio:
L’imposta è stata reintrodotta e anche il trasferimento per causa di morte o a titolo gratuito tra vivi di aziende e di partecipazioni, rientra tra gli atti per i quali è dovuto il tributo.
Con la Finanziaria 2007 (legge 296/2006) era stato previsto un unico caso di esenzione dal pagamento dell’imposta, e cioè quando a beneficiare della donazione o successionesono i “discendenti” che, solo con espressa dichiarazione, accettino di continuare l’attività o di mantenere il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data dell’atto. Oltre a tale beneficio si aggiunge anche quello dell’esonero dal pagamento delle imposte ipotecaria e catastale nel caso in cui vi sia un immobile.
Delle stesse agevolazioni, però, non era stato ammesso a usufruire anche il coniuge del donante o della persona deceduta.
La Finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 31, della legge 244/2007) interviene a colmare questa lacuna, estendendo ai coniugi il beneficio dell’esenzione, sempre che sussistano le stesse condizioni già dettate per i discendenti.
I presupposti per l’esenzione
Per poter usufruire, il coniuge, dell’esenzione deve essere in presenza delle condizioni di seguito riportate:
- destinatari del trasferimento devono essere, come detto, il coniuge e i discendenti del disponente. L’agevolazione non spetta a fratelli e sorelle o altri parenti
- quando si ereditano o si ricevono in donazione quote di società o azioni di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, è necessario che, grazie al passaggio delle partecipazioni, i destinatari acquisiscano o integrino il controllo della società. In altri termini, a seguito del trasferimento, i beneficiari devono poter esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società. Se le quote sono possedute in società di persone, la legge non pone alcuna particolare condizione per l’ottenimento dell’agevolazione
- i beneficiari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. In caso contrario, si decade dal beneficio
- tale impegno, infine, deve essere espressamente dichiarato dagli eredi (o donatari) nella dichiarazione di successione (o nell’atto di donazione).
Anche se manca una sola delle cause sopracitatenon si ha diritto all’esenzione e se invece se ne è già usufruito si dovrà rimborsare il tutto con annessa una sanzione del 30%.
Infatti in caso di perdita del beneficio si avrà la seguente perdita del beneficio che comporterà il pagamento:
- dell’imposta sulle successioni e donazioni, nella misura ordinaria
- di una sanzione amministrativa (prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997) pari al 30% del tributo non versato
- degli interessi di mora, che vanno calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Fonte : Agenzia delle Entrate