A seguito dell’entrata in vigore della “Finanziaria 2011“, ovverosia la “Legge di Stabilità“, le sanzioni da ravvedimento hanno subito un rincaro a valere sulle tasse in scadenza e pagate in ritardo a partire dallo scorso 1 febbraio 2011. In particolare, il ravvedimento breve, ovverosia il saldo delle tasse pagate entro un ritardo massimo pari a 30 giorni, fa scattare sanzioni pari non più ad un dodicesimo del 30%, la sanzione massima, ma a un decimo, quindi al 3%. La “stretta” riguarda anche il cosiddetto “ravvedimento lungo“, ovverosia il saldo delle tasse regolato con un ritardo oltre i 30 giorni; in questo caso la sanzione passa dal 3% al 3,75%.
Quello del ravvedimento operoso, lo ricordiamo, è un istituto che permette di “fare pace” con il Fisco prima che scatti a carico del contribuente un accertamento. Se su tasse e imposte da pagare e non ancora saldate è scattato l’accertamento, infatti, il contribuente non può più fruire dell’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso si potrà ancora far pace con il Fisco ma a fronte di altri istituti deflativi come, ad esempio, l’accertamento con adesione.
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