Con la circolare n 23/E del 19.03.2008 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di definizione degli omessi o tardivi versamenti (articolo 9-bis della Finanziaria 2003 – Legge 289/02), CONDONO, questo non è efficace se il contribuente non abbia versato tutti gli importi dovuti suddivisi nelle varie rate.
Infatti l’Agenzia ha ribadito che il condono per gli omessi o tardivi versamenti è considerato valido solamente se sono stati effettuati tutti i pagamenti e non, come erroneamente si pensava, solo al versamento della prima rata.
Il tutto nasce da una sentenza, a riguardo, della corte di cassazione che ha stabilito che:
non è pplicabile alla definizione di cui all’articolo 9-bis in commento la disposizione contenuta nel comma 3 dell’articolo 8 della stessa legge 289/2002, la quale stabilisce che il mancato versamento degli importi dovuti non determina l’inefficacia della definizione, atteso che l’ufficio può iscrivere a ruolo gli importi non pagati applicando la sanzione prevista per gli omessi versamenti.
Proprio questa sentenza offre all’Agenzia lo spunto per tornare sulla questione con la circolare 23/2008, con la quale, oltre a ribadire la propria posizione, oggi confermata dalla evidenziata sentenza della Cassazione, invita i propri uffici a continuare il contenzioso sorto nel merito della inefficacia delle definizioni in assenza dei versamenti delle rate successive alla prima.
Fonte Agenzia Entrate
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