Sono intervenute delle variazioni nelle rendite fondiarie del terreno, sia in negativo che in positivo?Allora entro e non oltre il 01.02.2010 dovrete resentare, all’ufficio del Territorio competente, la variazione mediante l’invio del modello 26/A.
Per termine ultimo si intende per non incorrere in sanzioni.
Importante attenzione va posta alle variazioni delle rendite sia domenicali che agrarie che andranno comunicate entro il 31 Gennaio successivo all’anno in cui avvengono le variazioni, quindi per quest’anno il 31 gennaio cadendo dii domenica si passa al 01 febbraio.
L’efficacia del della comunicazione avra effetti differenti nel caso in cui si tratti di una variazione positiva o negativa.
Se si tratta di una variazione positiva, in aumento, avrà effetto dal periodo d’imposta successivo, mentre se si tratta di una variazione negativa, in diminuzione, avrà effette direttamente alla data in cui si è verificata la variazione, mentre in questo caso se la comunicazione è in ritardo l’effetto sarà coincidente con la data di presentazione della comunicazione.
La mancata comunicazione delle variazioni ha come sanzione un importo compreso tra € 258 e € 2.065 euro (articolo 3, Dlgs 471/1997).
Sempplificando se la variazione avviene nel 2009:
- in aumento: denuncia entro il 1° febbraio, effetto dal 2010
- in diminuzione: denuncia entro il 1° febbraio, effetto dal 2009 (dal 2010 con denuncia presentata oltre il termine stabilito).
Sono obbligati alla comunicazione i titolari di terreni oppure se il terreno è dato in locazione ad uso agricolo , la domanda può essere presentata direttamente dagli affittuari.
Come detto il modello da utilizzare è il 26/A
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