Prima Casa
Proprio su questo tema si è espressa la Corte di Cassazione in relazione ad una causa di un contribuente che non poteva occupare l’abitazione, “prima casa”, per infiltrazioni d’acqua.
Secondo le vigenti leggi, chi acquista una abitazione, anche con pertinenze annesse, e chiede di beneficiare delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, deve dichiarare di essere residente nel Comune ove sono ubicati gli immobili in acquisto, oppure deve impegnarsi a trasferire la propria residenza nel Comune detto entro e non oltre 18 mesi a decorrere dalla data del rogito notarile.
Con sentenza del 27.01.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento chiarendo che perde il beneficio fiscale connesso all’acquisto della prima casa, l’acquirente che non ne entra in possesso entro i detti 18 mesi e motiva questa mancanza lamentando l’inabitabilità dell’immobile a causa di “infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore”.
La Sezione Tributaria della Suprema Corte ha così contraddetto quanto avevano stabilito i giudici nei primi gradi di giudizio, confermando una linea rigida verso il contribuente che acquista la prima casa e di fatto non la utilizza come propria abitazione nei tempi previsti dalla legge.
In sostanza, la Cassazione ha stabilito che l’infiltrazione di acque reflue in un appartamento non costituisce – in se stesso – un fattore così grave da impedire l’abitazione dello stesso e quindi il rispetto dei termini di legge; a meno che – ma ciò va valutato caso per caso – non si dimostri: che l’infiltrazione d’acqua è tale da rendere molto complesse le operazioni di riparazione; che gli interventi riparatori richiedono una durata particolarmente lunga; che il disagio causato è tale da rendere totalmente inabitabile l’immobile.
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