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Moratoria mutui casa: Decorrenza 01 Febbraio 2010

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Come annunciato precedentemente, con comunicato del 21.10.2009, l’Associazione bancaria italiana ha esteso, dopo quella effettuata per le piccole e medie imprese, la sospensione delle rate dei muti anche alle famiglie in difficoltà economica.

Si tratta in particolare di non adempiere all’obbligo di pagare le quote interessi sulle rate del mutuo per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 01.02.2010.

Decorsi poi i 12 mesi oppure venendo a cessare le cause delle difficoltà finanziarie, il mutuo riprenderà alle condizioni originarie.

Le somme sospese verranno successivamente richieste nei 5 o 10 anni successivi all’anno 2010, con provvedimento ancora da stabilire.

I soggetti interessati alla moratoria sono i soggetti che:

  1. perdono il lavoro da dipendente a tempo indeterminato
  2. termine del contratto di lavoro dipendente, assimiliato, parasubordianto, a tempo determinato
  3. cessazione dell’attività di lavoro autonomo
  4. morte di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del reddito principale della famiglia
  5. interventi al sostegno al reddito per la sospensione del lavoro o riduzione dell’orario del lavoro per almeno 30 giorni (Cassa integrazione ordinaria e straordinaria).

Gli interessati dovranno dimostrare, molto probabilmente con apposita autocertificazione, di possedere i sopraelencati requisiti, riservandosi successivamente gli istituti di credito di verificare le suddette dichiarazioni.

Inoltre viene precisato che l’intervento si sospensione verrà applicato anche ai mutuatari che risultano essere morosi fino ad un massimo di 6 mesi, a causa del peggioramento delle condizioni economiche.

L’Associazione risolverà inoltre successivamente il dubbio, ancora presente, dell’importo massimo del mutuo per la prima casa oggetto del provvedimento: da prime indicazioni parrebbe che il limite verrà fissato nell’importo di 130.000 euro, anche se le associazioni dei consumatori richiedono un valore pari ad almeno € 150.000 euro.

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