E’ stato prorogato al 31.12.2009 l’invio del modello EAS all’Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti non profit.
Come detto in precedenza il modello EAS dovrà essere presentato dalle associazioni per poter continuare a fruire della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di quote, contributi e corrispettivi (articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972).
Mentre sono esonerati dall’invio le seguenti associazioni:
- le associazioni pro-loco che optano per il regime previsto dalla legge 398/1991
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995.
- Onlus senza natura associativa, fondazioni enti di diritti pubblico e fondi pensione.
Alcune tipologie di associazioni possono beneficiare dell’invio del modello semplificato, leggi qui.
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