Ogni anno secondo l’art. 2120 del codice civile, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata.
Ad ottobre il coefficiente per rivalutare le quote di TFR accantonate al 31 dicembre 2008 è pari a 1,807621.
Nel caso in cui dovesse esser eliquidato il TFR anticipatamente il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui viene erogato il TFR.
Per il resto dell’anno, l’aumento si applica solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Non è invece soggetta a rivalutazione la quota di TFR versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.