Riportiamo una nota del sole 24 ore che volutamente eviteremo di commentare lasciando ai nostri lettori tutti i commenti che riterranno piu appropriati.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 6 del 2009, dalla rinuncia ad esercitare la detrazione dell’IVA sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione, consegue l’impossibilità di dedurre l’imposta dal reddito d’impresa o professionale a titolo di costo.
Pur tuttavia, secondo quanto stabilito dalla disciplina Iva, la detrazione dell’Iva è un diritto del contribuente e non un obbligo.
In passato l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di ritenere che, se sussistono motivi di convenienza che giustificano la scelta dell’impresa, anche la rinuncia all’esercizio di diritti a contenuto economico può determinare costi inerenti.
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