Si procede alla revisione dei reati tributari penali e amministrativi. Il governo ha approvato durante la giornata di ieri in via definitiva il decreto legislativo attuativo della delega conferita dall’art. 8 della legge n.23/2014.
Le novità sul fronte di controlli fiscali, sanzioni e reati, sono numerose. Non versare l’Iva in primo luogo sarà reato solo se il debito supererà i 250.000 euro nell’anno (anziché 50.000). Per le ritenute non versate, anche se non certificate, il reato scatterà oltre il monte dei 150.000 euro nell’anno (anziché 50.000).
Il reato di dichiarazione fraudolenta concernerà tutti i contribuenti, e non solo quelli obbligati alle scritture contabili. Sono contemplate soglie di evasione più elevate per la punibilità penale della dichiarazione infedele. L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a sei anni (anziché fino a due).
Alcuni reati, inoltre, non saranno punibili se i debiti tributari saranno versati prima dell’apertura del dibattimento o dell’inizio dei controlli.
Sui versamenti effettuati entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà del 15%, e non del 30%; ridotta all’1% giornaliero la sanzione per i ritardi fino a 14 giorni. Sanzioni per omessa dichiarazione dimezzate se la dichiarazione annuale è presentata entro il termine per la presentazione di quella successiva.
L’omessa fatturazione e registrazione sarà punita in qualità di violazione formale quando non incide sulla liquidazione dell’Iva. Sanzioni formali anche per l’omissione dell’inversione contabile, quando non risulta dovuta imposta. Se l’Iva è applicata dal contraente sbagliato, la violazione è formale e l’imposta si considera comunque assolta. Nessuna conseguenza quando l’Iva auto-applicata risulta non dovuta. Salvo diversa disposizione delle singole leggi d’imposta, la sanzione è ridotta alla metà per le dichiarazioni e denunce presentate entro 30 giorni dalla scadenza.