Per offrire risposte chiare alle molteplici domande che i professionisti si pongono nel mentre affrontano la prassi di rimpatrio dei capitali dall’estero, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso in giornata una circolare esplicativa concernente la voluntary disclosure così da fare chiarezza.
Dalla circolare emerge capitali che i capitali possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Coloro i quali hanno già utilizzato lo scudo fiscale dovranno inoltre segnalare le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell’attuale procedura. Si legge, inoltre, nella circolare:
Non sarà indispensabile, di contro, presentare la documentazione completa. L’esito della procedura di collaborazione. Non sarà compromesso se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale. Questo purché nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione. La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno, nell’ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell’atto di accertamento con adesione.
Per quanto concerne i pensionati che hanno deciso di vivere in Svizzera, la circolare spiega che quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile è comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5%. In questo frangente, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite mediante un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria. Nella circolare si affrontano le varie casistiche legate all’emersione di immobili posseduti all’estero o alle procedure affidate ad intermediari esteri. Ciarimenti infine anche sulle violazioni dell’imposta di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione.