You are here
Home > Lavoro > Inps, le nuove modalità di versamento dei contributi per i liberi professionisti

Inps, le nuove modalità di versamento dei contributi per i liberi professionisti

Quali sono le modalità di versamento dei contributi per i liberi professionisti? Appare opportuno fare chiarezza su questo argomento, onde conoscerle nei dettagli.

In particolar modo, sono obbligati ad effettuare un’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, seppur non esclusiva attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

In sostanza sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente.

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps: quali requisiti?

Ai sensi della Legge 335/95 (art. 2, c. 26) si è previsto che i liberi professionisti titolari di Partita Iva iscritti alla gestione separata Inps devono rispettare i seguenti requisiti:

  • svolgimento attività di lavoro autonomo a contenuto artistico o professionale;
  • autonomia del lavoro, nel senso : l’attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione;
  • abitualità e professionalità del lavoro;
  • natura non di impresa;
  • esercizio in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 53, c. 1 del TUIR.

Lascia un commento

Top