Anche se le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario esistono specificità di quest’ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Secondo tale doppia correlazione, in assenza di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata utilizzata per l’acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati.
La sentenza 228/2014 statuisce che l’attività effettuata dai lavoratori autonomi è caratterizzata per la presenza fondamentale dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo: questa marginalità assume poi differenti connotati a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a diventare quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali.
La presunzione che i prelievi ingiustificati da parte di siano da trasformare in automatico in compensi in nero è ‘irragionevole’. Gli eventuali prelievi vengono inoltrati in un sistema di contabilità di cui la categoria si avvale in maniera legittima.