Con la legge di stabilità 2013 sono state apportate alcune importanti novità sul fronte della sospensione o dell’annullamento delle attività di riscossione. Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza su tale tema, andando a riepilogare in quali casi il debitore può ottenere la sospensione delle attività della società di riscossione, con decorrenza immediata, e con riguardo a qualsiasi iniziativa finalizzata all’incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate.
In proposito, segnaliamo come la sospensione ha luogo se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l’atto emesso dall’ente creditore è interessato da:
- prescrizione o decadenza del credito (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo)
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
- sospensione amministrativa o giudiziale
- sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale l’agente di riscossione non ha preso parte
- pagamento in favore dell’ente creditore, effettuato prima della formazione del ruolo
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito
Si noti come la dichiarazione vada presentata entro 90 giorni dalla notifica, da parte dell’agente, del primo atto di riscossione utile, o di un atto di procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dallo stesso agente. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla documentazione che ne giustifichi la richiesta o da un documento di riconoscimento.
Si sottolinea altresì, come anticipato ulteriormente da comunicazione delle Entrate, che il modello di dichiarazione è disponibile presso gli sportelli di Equitalia e sul suo sito internet (gruppoequitalia.it). Può essere presentato agli stessi sportelli o inviato via fax o via email (gli indirizzi sono riportati sul modello), oppure tramite raccomandata a/r (vedi anche rateizzazione somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità).
Infine, un’ultima evidenza: se il contribuente produce della documentazione falsa, finalizzata a ottenere la sospensione delle attività di riscossione, è soggetto a responsabilità penali e al pagamento di una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
ogni buona notizia per il cittadino..credo che sia importante…………………..k.